Quali sono i provvedimenti urgenti previsti dal Decreto-Legge 359/1987 per la finanza locale e quali termini stabilisce per i bilanci degli enti locali?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 359/1987 è stato emanato dal Presidente della Repubblica per affrontare una situazione di straordinaria necessità e urgenza nel garantire i finanziamenti necessari agli enti locali. Il provvedimento si applica a comuni, province, loro consorzi e comunità montane, disciplinando principalmente i termini procedurali per l'approvazione dei bilanci di previsione. La norma principale (articolo 1, comma 2) conferma il termine del 31 luglio 1987 per la deliberazione dei bilanci di previsione, stabilito precedentemente dal decreto-legge 256/1987. Per i comuni in situazioni particolari, individuati tramite i decreti-legge 293/1987 e 384/1987, il decreto introduce una proroga speciale: il termine per l'adozione della deliberazione relativa al conto consuntivo dell'esercizio 1986 viene prorogato al 31 marzo 1988, concedendo così maggior tempo per l'approvazione dei rendiconti. Il provvedimento modifica inoltre le competenze ministeriali, prevedendo il coinvolgimento coordinato dei Ministri del tesoro, bilancio e programmazione economica nelle decisioni relative alla finanza locale.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 31 agosto 1987, n. 359
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 359/1987
# DECRETO-LEGGE 31 agosto 1987, n. 359
## Provvedimenti urgenti per la finanza locale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare i necessari finanziamenti agli enti locali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1987; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; EMANA il seguente decreto: Art. 1 Bilancio 1. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 25 FEBBRAIO 1995, N. 77 )) 2. Rimane fermo il termine del 31 luglio 1987, stabilito dall' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1987, n. 256 , per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane. 3. All' articolo 1-quater, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 , le parole: "con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica". 3-bis. Per i comuni individuati in applicazione dei decreti-legge 20 luglio 1987, n. 293, e 19 settembre 1987, n. 384 , il termine per l'adozione della deliberazione relativa al conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1986 è prorogato al 31 marzo 1988.
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Il Decreto-Legge 359/1987 è il riferimento normativo per bilanci di previsione, conti consuntivi e finanziamenti agli enti locali, interessando comuni, province e comunità montane. Commercialisti e responsabili amministrativi degli enti locali lo consultano per comprendere i termini di approvazione dei bilanci, le proroghe procedurali e il coordinamento tra le autorità ministeriali competenti in materia di finanza locale e programmazione economica.
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