Misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonche' per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio.
Quali misure urgenti introduce il Decreto-Legge 357/1987 riguardo alla corresponsione di somme a regioni ed enti in sostituzione di tributi soppressi?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 357/1987 è un provvedimento urgente emanato dal Presidente della Repubblica il 28 agosto 1987 per gestire la transizione fiscale conseguente alla riforma tributaria. Il decreto si applica a regioni, province, comuni, camere di commercio, aziende di soggiorno e turismo, nonché alle province autonome di Trento e Bolzano, prevedendo la proroga dei termini per la corresponsione delle somme dovute in sostituzione dei tributi aboliti e del gettito ILOR (Imposta Locale sui Redditi) che era stato acquisito dal bilancio dello Stato. In pratica, il provvedimento estende al 31 dicembre 1987 il periodo di finanziamento transitorio originariamente disciplinato dal DPR 638/1972, garantendo continuità nelle erogazioni agli enti interessati. Per l'anno 1987, l'ammontare delle erogazioni è aumentato del 4% rispetto all'anno precedente, e viene prorogata anche la facoltà degli enti di rilasciare delegazioni di pagamento sulle somme sostitutive dovute dalle intendenze di finanza.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 28 agosto 1987, n. 357
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 357/1987
# DECRETO-LEGGE 28 agosto 1987, n. 357
## Misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme
in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonche' per
l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per la corresponsione a regioni ed altri enti delle somme dovute in sostituzione dei tributi soppressi con la riforma tributaria e del gettito ILOR acquisito al bilancio dello Stato, nonchè per la erogazione di contributi straordinari a favore delle camere di commercio; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1987; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 , modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17 , è prorogato al 31 dicembre 1987 nei confronti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle aziende di soggiorno, cura e turismo e della regione Trentino-Alto Adige, nonchè delle province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Il termine di cui all' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 , per la corresponsione, da parte di regioni, province e comuni, di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1987. Per l'anno 1987 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1986 maggiorata del 4 per cento. 3. Il termine di cui all' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 , relativo alla facoltà per gli enti interessati di rilasciare delegazioni di pagamento anche sulle somme sostitutive dovute dalle intendenze di finanza ai sensi del titolo I dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 , è prorogato al 31 dicembre 1987.
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Il Decreto-Legge 357/1987 è fondamentale per comprendere la gestione della riforma tributaria e la sostituzione di tributi soppressi, con particolare riferimento all'ILOR e al finanziamento transitorio degli enti locali. Commercialisti e consulenti tributari lo consultano per questioni relative a corresponsioni a regioni, province e comuni, contributi straordinari alle camere di commercio, e delegazioni di pagamento presso le intendenze di finanza nel periodo di transizione fiscale.
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