Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalita' organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti.
Cosa stabilisce la Legge 356/1991 in materia di custodia cautelare e avocazione dei procedimenti penali per criminalità organizzata?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 356/1991 è una legge di conversione che trasforma in legge ordinaria il decreto-legge 292/1991, apportando modificazioni su tre materie principali: la custodia cautelare, l'avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e i trasferimenti d'ufficio dei magistrati. Questa normativa rappresenta un intervento del legislatore italiano nel settore della giustizia penale, specificamente orientato a rafforzare gli strumenti di contrasto alla criminalità organizzata. La legge riguarda direttamente magistrati, forze dell'ordine, avvocati e operatori del sistema giudiziario che si occupano di procedimenti penali. In pratica, la normativa introduce o modifica disposizioni procedurali relative alle misure cautelari personali e alle modalità di gestione dei procedimenti contro organizzazioni criminali, permettendo anche trasferimenti di magistrati per coprire uffici giudiziari specifici. Gli aspetti rilevanti riguardano l'efficacia immediata delle disposizioni (dal giorno successivo alla pubblicazione) e la salvaguardia degli atti già compiuti sulla base del precedente decreto-legge 163/1991.
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Riferimento normativo
LEGGE 8 novembre 1991, n. 356
Testo normativo
LEGGE n. 356/1991
# LEGGE 8 novembre 1991, n. 356
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9
settembre 1991, n. 292, recante disposizioni in materia di custodia
cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di
criminalita' organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati
per la copertura di uffici giudiziari non richiesti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292 , recante disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 163 . AVVERTENZA: Il decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 10 settembre 1991. A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 24.
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La Legge 356/1991 è il riferimento normativo per custodia cautelare, avocazione di procedimenti penali e criminalità organizzata nel sistema giudiziario italiano. Magistrati, pubblici ministeri e avvocati penalisti la consultano per comprendere le procedure di trasferimento d'ufficio e le modalità di gestione dei procedimenti contro associazioni mafiose e organizzazioni criminali strutturate.
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