Proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relativo all'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.
Cosa prevede il Decreto-Legge 352/1991 riguardo all'Ente autonomo per la bonifica nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 352/1991 proroga di dieci anni il termine operativo dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria che opera nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni. La norma è stata emanata dal Presidente della Repubblica in via d'urgenza, ritenendo straordinaria la necessità di mantenere continuità operativa dell'Ente in attesa dell'approvazione parlamentare di una riforma strutturale e funzionale dello stesso. Il provvedimento garantisce che l'Ente possa continuare a gestire tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già in essere, evitando interruzioni nei servizi di bonifica e irrigazione territoriale. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e fondiario di quelle province, la proroga assicura stabilità nei rapporti contrattuali e nella continuità amministrativa dell'Ente, rimandando a successivi interventi legislativi le modifiche strutturali più significative.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 6 novembre 1991, n. 352
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 352/1991
# DECRETO-LEGGE 6 novembre 1991, n. 352
## Proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre
1961, n. 1048, relativo all'Ente autonomo per la bonifica,
l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo,
Perugia, Siena e Terni.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare l'operatività dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, al fine di assicurare continuità ai rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere dal predetto Ente, in attesa dell'approva- zione da parte del Parlamento dell' apposito disegno di legge di riforma funzionale e strutturale del medesimo Ente; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 1991; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 (( 1. Il termine di cui all' articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048 , è prorogato di dieci anni. ))
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Il Decreto-Legge 352/1991 riguarda la proroga dei termini operativi di un ente pubblico autonomo e rappresenta un intervento normativo urgente in materia di bonifica e valorizzazione fondiaria. Professionisti che operano nel settore agricolo, consulenti aziendali e amministratori pubblici lo consultano per comprendere la continuità operativa degli enti di bonifica, la gestione dei rapporti giuridici pubblici e la disciplina della proprietà fondiaria nelle aree interessate.
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