Proroga del termine previsto per la presentazione alle Camere della relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981.
Qual è lo scopo della Legge 349/1990 e quali modifiche apporta ai termini precedentemente stabiliti?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 349/1990 riguarda la proroga dei termini per la presentazione della relazione finale di una Commissione parlamentare d'inchiesta istituita per verificare come sono stati attuati gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei territori della Basilicata e della Campania dopo i terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981. La norma si applica specificamente ai lavori di questa Commissione e ai soggetti che ne fanno parte. In pratica, la legge estende di sessanta giorni il termine originariamente previsto dalla legge 128/1989 (come modificata dalla legge 246/1990) per permettere alla Commissione di completare e presentare alle Camere la sua relazione finale, insieme ai verbali e ai documenti utilizzati. Un aspetto rilevante è che l'attività istruttoria della Commissione si considera conclusa al 28 novembre 1990, salvo la possibilità di acquisire atti e documenti già precedentemente richiesti durante le indagini.
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Riferimento normativo
LEGGE 28 novembre 1990, n. 349
Testo normativo
LEGGE n. 349/1990
# LEGGE 28 novembre 1990, n. 349
## Proroga del termine previsto per la presentazione alle Camere della
relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione
degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori
della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre
1980 e febbraio 1981.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il termine previsto dall' articolo 6 della legge 7 aprile 1989, n. 128 , come sostituito dall' articolo 1 della legge 8 agosto 1990, n. 246 , è prorogato di sessanta giorni ai soli fini della presentazione alle Camere della relazione. 2. L'attività istruttoria della Commissione si intende conclusa alla data del 28 novembre 1990, fatta salva l'acquisizione di atti e documenti già richiesti nell'ambito delle indagini pregresse. AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - L' art. 6 della legge n. 128/1989 (Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981), come sostituito dall' art. 1 della legge n. 246/1990 , è così formulato: "Art. 6. - 1. La commissione completa i suoi lavori entro quattordici mesi dal suo insediamento. Entro lo stesso termine presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti e agli atti utilizzati, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la commissione non disponga diversamente".
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La Legge 349/1990 disciplina la proroga dei termini per le commissioni parlamentari d'inchiesta, interessando la procedura amministrativa e parlamentare di verifica degli interventi pubblici di ricostruzione territoriale. Professionisti che seguono questioni di appalti pubblici, ricostruzioni post-calamità e inchieste parlamentari consultano questa normativa per comprendere i meccanismi di proroga dei termini e la conclusione dell'attività istruttoria.
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