Legge

Legge 348/1990

Modifica alle disposizioni relative alla commissione centrale per la formazione del ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Pubblicato: 27/11/1990 In vigore dal: 22/11/1990 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche introdotte dalla Legge 348/1990 alla commissione centrale per la formazione del ruolo dei revisori ufficiali dei conti?

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La Legge 348/1990 modifica l'articolo 11 del regio decreto-legge 1548/1936 istituendo un ruolo aperto dei revisori ufficiali dei conti presso il Ministero di grazia e giustizia, con copie aggiornate conservate presso le camere di commercio. La nomina a revisore avviene mediante decreto del Ministro Guardasigilli su proposta di una commissione centrale composta da nove membri: un presidente nominato dal Ministro, il direttore generale degli affari civili, e rappresentanti di vari ministeri (Tesoro, Lavoro, Industria), della Banca d'Italia, dell'Associazione fra le società italiane per azioni, della Presidenza del Consiglio e delle organizzazioni sindacali. La commissione richiede la presenza di almeno cinque membri per essere regolarmente costituita e dura in carica cinque anni, con possibilità di riconferma dei componenti. Per ciascun membro effettivo (ad eccezione del presidente e del direttore generale) sono designati due supplenti con i medesimi requisiti, che partecipano alle riunioni in caso di assenza o impedimento e subentrano in caso di cessazione dall'incarico.

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Riferimento normativo

LEGGE 22 novembre 1990, n. 348

Testo normativo

LEGGE n. 348/1990 # LEGGE 22 novembre 1990, n. 348 ## Modifica alle disposizioni relative alla commissione centrale per la formazione del ruolo dei revisori ufficiali dei conti. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. L' articolo 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517 , è sostituito dal seguente: "Art. 11. - 1. È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia un ruolo aperto dei revisori ufficiali dei conti. 2. Una copia aggiornata di tale ruolo è conservata presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 3. La nomina a revisore è disposta con decreto del Ministro Guardasigilli, su proposta di una commissione centrale composta: a) da un presidente, nominato dal Ministro di grazia e giustizia; b) dal direttore generale degli affari civili presso il Ministero di grazia e giustizia o da un suo delegato; c) da un funzionario del Ministero del tesoro; d) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; e) da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; f) da un funzionario della Banca d'Italia; g) da un rappresentante dell'Associazione fra le società italiane per azioni; h) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; i) da un componente designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in rappresentanza dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa delle professioni economico-amministrative. 4. Nel caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal componente di cui alla lettera b) del comma 3. 5. I componenti di cui alle lettere da c) ad h) del comma 3 sono designati, rispettivamente, dai Ministri competenti, dal Governatore della Banca d'Italia, dal presidente dell'Associazione fra le società italiane per azioni, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e sono preferibilmente scelti tra funzionari muniti della laurea in scienze economiche e commerciali. ((6. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g) ed i) del comma 3 sono altresì designati due supplenti che siano in possesso dei medesimi requisiti.)) 7. I componenti supplenti partecipano alle riunioni della commissione in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi che sono rispettivamente chiamati a sostituire. Subentrano altresì a questi ultimi nel caso di cessazione dall'incarico. 8. La commissione è regolarmente constituita con la presenza di almeno cinque membri. 9. La commissione dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono essere confermati". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 novembre 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

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La Legge 348/1990 disciplina la composizione e il funzionamento della commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti, figura fondamentale nel sistema di controllo contabile italiano. Commercialisti e studi professionali devono conoscere questa normativa per comprendere i criteri di nomina e le competenze richieste ai revisori, nonché il ruolo delle camere di commercio nella conservazione del ruolo professionale. La normativa interessa anche le società per azioni e le organizzazioni sindacali che partecipano alla designazione dei componenti della commissione.

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