Quali sono le modifiche introdotte dalla Legge 348/1990 alla commissione centrale per la formazione del ruolo dei revisori ufficiali dei conti?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 348/1990 modifica l'articolo 11 del regio decreto-legge 1548/1936 istituendo un ruolo aperto dei revisori ufficiali dei conti presso il Ministero di grazia e giustizia, con copie aggiornate conservate presso le camere di commercio. La nomina a revisore avviene mediante decreto del Ministro Guardasigilli su proposta di una commissione centrale composta da nove membri: un presidente nominato dal Ministro, il direttore generale degli affari civili, e rappresentanti di vari ministeri (Tesoro, Lavoro, Industria), della Banca d'Italia, dell'Associazione fra le società italiane per azioni, della Presidenza del Consiglio e delle organizzazioni sindacali. La commissione richiede la presenza di almeno cinque membri per essere regolarmente costituita e dura in carica cinque anni, con possibilità di riconferma dei componenti. Per ciascun membro effettivo (ad eccezione del presidente e del direttore generale) sono designati due supplenti con i medesimi requisiti, che partecipano alle riunioni in caso di assenza o impedimento e subentrano in caso di cessazione dall'incarico.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 22 novembre 1990, n. 348
Testo normativo
LEGGE n. 348/1990
# LEGGE 22 novembre 1990, n. 348
## Modifica alle disposizioni relative alla commissione centrale per
la formazione del ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. L' articolo 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517 , è sostituito dal seguente: "Art. 11. - 1. È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia un ruolo aperto dei revisori ufficiali dei conti. 2. Una copia aggiornata di tale ruolo è conservata presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 3. La nomina a revisore è disposta con decreto del Ministro Guardasigilli, su proposta di una commissione centrale composta: a) da un presidente, nominato dal Ministro di grazia e giustizia; b) dal direttore generale degli affari civili presso il Ministero di grazia e giustizia o da un suo delegato; c) da un funzionario del Ministero del tesoro; d) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; e) da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; f) da un funzionario della Banca d'Italia; g) da un rappresentante dell'Associazione fra le società italiane per azioni; h) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; i) da un componente designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in rappresentanza dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa delle professioni economico-amministrative. 4. Nel caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal componente di cui alla lettera b) del comma 3. 5. I componenti di cui alle lettere da c) ad h) del comma 3 sono designati, rispettivamente, dai Ministri competenti, dal Governatore della Banca d'Italia, dal presidente dell'Associazione fra le società italiane per azioni, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e sono preferibilmente scelti tra funzionari muniti della laurea in scienze economiche e commerciali. ((6. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g) ed i) del comma 3 sono altresì designati due supplenti che siano in possesso dei medesimi requisiti.)) 7. I componenti supplenti partecipano alle riunioni della commissione in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi che sono rispettivamente chiamati a sostituire. Subentrano altresì a questi ultimi nel caso di cessazione dall'incarico. 8. La commissione è regolarmente constituita con la presenza di almeno cinque membri. 9. La commissione dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono essere confermati". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 novembre 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 348/1990 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Legge 348/1990 disciplina la composizione e il funzionamento della commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti, figura fondamentale nel sistema di controllo contabile italiano. Commercialisti e studi professionali devono conoscere questa normativa per comprendere i criteri di nomina e le competenze richieste ai revisori, nonché il ruolo delle camere di commercio nella conservazione del ruolo professionale. La normativa interessa anche le società per azioni e le organizzazioni sindacali che partecipano alla designazione dei componenti della commissione.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.