Quali sono le fonti di finanziamento del Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi del Ministero di grazia e giustizia per il 1990?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 342/1990 istituisce un fondo di sostegno destinato all'Amministrazione della giustizia per l'anno 1990, operativo dal 1° gennaio. Il fondo è alimentato da più fonti: innanzitutto dalla quota di incentivazione prevista dal DPR 266/1987 (pari allo 0,80% del monte salari), integrata da una quota aggiuntiva dello 0,65% dello stesso monte salari. Per il primo semestre dell'anno (gennaio-giugno 1990), il fondo riceve anche la quota ordinaria di incentivazione, mentre per l'intero anno è integrato da uno stanziamento complessivo di 38.533.200.000 lire. Le risorse provengono inoltre da risparmi su lavoro straordinario (almeno 5 ore medie annue per dipendente) e da compensi, premi e indennità già previsti per finalità analoghe. Questo meccanismo di finanziamento mira a migliorare l'efficienza dei servizi del Ministero attraverso incentivi alla produttività e gestione ottimale delle risorse umane. La norma rappresenta l'attuazione dell'accordo del 26 settembre 1989 sul personale del comparto Ministeri e si inserisce nel quadro della contrattazione decentrata per il pubblico impiego.
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Riferimento normativo
LEGGE 22 novembre 1990, n. 342
Testo normativo
LEGGE n. 342/1990
# LEGGE 22 novembre 1990, n. 342
## Fondo di sostegno per l'Amministrazione della giustizia per l'anno
1990.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi del Ministero di grazia e giustizia, di cui all' articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44 , opera con decorrenza dal 1 gennaio 1990, ed è integrato, per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1990, dalla quota di cui al comma 13 dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 , nonchè, fino al 31 dicembre successivo, dalla somma di lire 38.533.200.000. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo del comma 2 dell'art. 6 del D.P.R. n. 44/1990 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 ) è il seguente: "2. Per le finalità di cui all'art. 7, a decorrere dal 1 luglio 1990 è costituito, presso ciascuna amministrazione, un fondo annuo denominato "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" che è alimentato: a) dall'importo di cui al comma 5 dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 , incrementato dal corrispettivo di quindici ore annue pro-capite di lavoro straordinario negli importi al 31 dicembre 1989; b) dalle somme stanziate per il compenso incentivante la produttività di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 del 31 maggio 1984; c) dalle somme stanziate per i progetti finalizzati di cui agli articoli 11 e 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344 ; d) dalla quota del monte salari annuo relativo a ciascuna amministrazione di cui all' art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 , incrementato di una quota pari allo 0,65% dello stesso monte salari". - Il testo del comma 13 dell'art. 50 del D.P.R. n. 266/1987 è il seguente: "13. In conformità alle disposizioni di cui all' art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 , relative al 'fondo di incentivazionè ed alle norme dell'art. 14 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, in ordine alla negoziazione decentrata, il perseguimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti sarà finanziato con il fondo di incentivazione costituito dallo 0,80 per cento del monte salari relativo a ciascuna struttura propria del comparto, dal risparmio di una quota di lavoro straordinario non inferiore a cinque ore medie annue nonchè da altre risorse relative ai compensi, ai premi o indennità previsti per finalità analoghe".
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La Legge 342/1990 disciplina il finanziamento di fondi di incentivazione nel settore pubblico, specificamente per il Ministero di grazia e giustizia, utilizzando strumenti come monte salari, lavoro straordinario e premi di produttività. Consulenti e amministratori pubblici la consultano per comprendere l'allocazione di risorse destinate a migliorare l'efficienza amministrativa e la gestione del personale nel comparto giustizia, in conformità agli accordi contrattuali decentrati.
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