Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonche' per l'acquisizione allo Stato del gettito Ilor. Contributi straordinari alle camere di commercio.
Quali sono le principali disposizioni della Legge 340/1988 riguardanti la proroga dei termini di finanziamento transitorio e la corresponsione di contributi alle regioni e agli enti?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 340/1988 prolunga il periodo di finanziamento transitorio fino al 31 dicembre 1990, interessando camere di commercio, aziende autonome di soggiorno e cura, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano. La norma riguarda specificamente la corresponsione di somme sostitutive di tributi soppressi, garantendo continuità finanziaria agli enti locali e alle istituzioni economiche durante il passaggio verso un nuovo sistema tributario. Per gli anni 1988, 1989 e 1990, gli importi erogati da regioni, province e comuni aumentano progressivamente del 4% annuo rispetto all'anno precedente, assicurando un adeguamento graduale delle risorse. La legge inoltre estende la facoltà degli enti interessati di rilasciare delegazioni di pagamento sulle somme sostitutive dovute dalle intendenze di finanza, facilitando la gestione amministrativa e finanziaria durante il periodo transitorio.
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Riferimento normativo
LEGGE 1 agosto 1988, n. 340
Testo normativo
LEGGE n. 340/1988
# LEGGE 1 agosto 1988, n. 340
## Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in
dipendenza dei tributi soppressi nonche' per l'acquisizione
allo Stato del gettito Ilor. Contributi straordinari alle
camere di commercio.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 , modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17 , è prorogato al 31 dicembre 1990 nei confronti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo e della regione Trentino-Alto Adige, nonchè delle province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Il termine di cui all' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 , per la corresponsione, da parte di regioni, province e comuni, di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1990. Per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno precedente, maggiorata progressivamente del 4 per cento annuo. 3. Il termine di cui all' articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 , relativo alla facoltà per gli enti interessati di rilasciare delegazioni di pagamento anche sulle somme sostitutive dovute dalle intendenze di finanza ai sensi del titolo I dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 , è prorogato al 31 dicembre 1990. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il D.P.R. n. 638/1972 reca: "Disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell' art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate". - Il testo dell'art. 14 del predetto D.P.R. n. 638/1972 è il seguente: "Art. 14 (Erogazione provvisoria di somme). - Dal 1› gennaio 1973 i contributi che le regioni, le province e i comuni sono tenuti per legge a corrispondere ad enti con riferimento a tributi soppressi, sono sostituiti, fino al 31 dicembre 1977, da una erogazione annua pari alla media dei contributi stessi corrisposti nel biennio 1971-1972 aumentata annualmente del 5 per cento a decorrere dal 1975". - Il testo dell'art. 16 del medesimo D.P.R. n. 638/1972 è il seguente: "Art. 16 (Delegazioni nel periodo transitorio). - Fino al 31 dicembre 1977 gli enti di cui al precedente articolo possono rilasciare delegazioni di pagamento anche sulle somme che le intendenze di finanza sono tenute a corrispondere agli enti stessi ai sensi del titolo I del presente decreto, nella quota che risulterà disponibile, tenuto conto di quanto disposto al successivo art. 17".
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La Legge 340/1988 disciplina il finanziamento transitorio, la corresponsione di contributi in sostituzione di tributi soppressi e l'acquisizione dello Stato del gettito ILOR, interessando regioni, province, comuni e camere di commercio. Commercialisti e consulenti tributari la consultano per comprendere le modalità di erogazione delle somme sostitutive, gli incrementi percentuali annuali e la delegabilità delle entrate nel periodo di transizione verso il nuovo ordinamento tributario.
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