Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale.
Cosa stabilisce la Legge 34/1996 in materia di Servizio sanitario nazionale?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 34/1996 è un provvedimento di conversione che trasforma in legge ordinaria il decreto-legge 509/1995, contenente disposizioni urgenti relative alle strutture e alle spese del Servizio sanitario nazionale. Si tratta di una norma che disciplina aspetti organizzativi e finanziari del sistema sanitario pubblico italiano, affrontando questioni critiche relative alla gestione delle strutture ospedaliere e alla razionalizzazione della spesa sanitaria. La legge riguarda direttamente le amministrazioni sanitarie, gli enti ospedalieri e, indirettamente, i cittadini fruitori dei servizi sanitari. In pratica, il provvedimento introduce modificazioni al decreto-legge originario e conferisce stabilità normativa a decisioni assunte in via d'urgenza, garantendo continuità agli atti e ai provvedimenti già adottati sulla base di precedenti decreti-legge (100/1995, 219/1995, 320/1995 e 409/1995). Per le aziende sanitarie e gli enti del servizio sanitario, questa legge rappresenta il quadro normativo di riferimento per la gestione delle risorse e l'organizzazione strutturale nel periodo considerato.
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Riferimento normativo
LEGGE 31 gennaio 1996, n. 34
Testo normativo
LEGGE n. 34/1996
# LEGGE 31 gennaio 1996, n. 34
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1
dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in materia di
strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509 , recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1 aprile 1995, n. 100, 2 giugno 1995, n. 219, 3 agosto 1995, n. 320, e 2 ottobre 1995, n. 409 . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 gennaio 1996 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri GUZZANTI, Ministro della sanità Visto, il Guardasigilli: DINI ------------
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La Legge 34/1996 è il riferimento normativo per chi opera nel settore sanitario pubblico in materia di strutture ospedaliere, spese del Servizio sanitario nazionale e razionalizzazione della spesa sanitaria. Amministratori sanitari, direttori generali di aziende ospedaliere e consulenti del settore pubblico la consultano per questioni relative a organizzazione sanitaria, finanziamento del SSN e gestione delle risorse ospedaliere.
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