Qual è il limite massimo di giorni entro cui il giudice può differire il diritto del difensore di conferire con l'imputato in custodia cautelare durante le indagini preliminari?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 332/1995 modifica l'articolo 104 del codice di procedura penale, riducendo da sette a cinque giorni il termine massimo entro cui il giudice può dilazionare il diritto dell'imputato di incontrare il proprio difensore. Questa norma si applica durante le indagini preliminari quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, su richiesta del pubblico ministero e con decreto motivato. La disposizione riguarda tutti gli imputati sottoposti a custodia cautelare, arrestati in flagranza o fermati secondo l'articolo 384 del codice di procedura penale. In pratica, il pubblico ministero può esercitare questo potere limitativo fino al momento in cui l'arrestato o il fermato è posto a disposizione del giudice, garantendo comunque un limite temporale stringente a tutela del diritto di difesa.
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Riferimento normativo
LEGGE 8 agosto 1995, n. 332
Testo normativo
LEGGE n. 332/1995
# LEGGE 8 agosto 1995, n. 332
## Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Al comma 3 dell'articolo 104 del codice di procedura penale , la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "cinque". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 104 del codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 104 (Colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare). - 1. L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura. 2. La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell'art. 384 ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo. 3. Nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico ministero può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il difensore. 4. Nell'ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3 è esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui l'arrestato o il fermato è posto a disposizione del giudice.".
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La normativa disciplina il diritto di difesa e le misure cautelari nel processo penale, specificamente il colloquio tra imputato e difensore durante la custodia cautelare. Avvocati penalisti e operatori del diritto consultano questa disposizione per questioni relative a diritti processuali, garanzie difensive, arresto in flagranza, fermo di polizia e dilazione dei diritti durante le indagini preliminari.
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