Col quale e' accordato ai Comuni, Consorzi e Provincie, che avendo assunto di pagare la somma di prestito nazionale ad essi assegnata, si obblighino verso le Stato ad assumersi le cure, le spese e le perdite eventuali della riscossione per tutte le quote, che i Contribuenti dichiararono di voler direttamente soddisfare, il premio del 7 p. % anche sull'ammontare di queste quote. (066U3218)
Cosa stabilisce il Regio Decreto 3218/1866 riguardo al premio di riscossione per i Comuni e le Province che si assumono il pagamento dei prestiti nazionali?
Spiegato da FiscoAI
Il Regio Decreto 3218/1866 è una norma storica del periodo post-unitario italiano che disciplina le modalità di gestione dei prestiti nazionali a livello locale. La norma si applica ai Comuni, ai Consorzi e alle Province che avevano assunto l'impegno di pagare le somme di prestito nazionale loro assegnate dallo Stato. In pratica, questi enti locali potevano assumere direttamente le responsabilità di riscossione delle quote presso i contribuenti, incluse le cure, le spese e le eventuali perdite derivanti da tale attività. Come incentivo per questa gestione diretta, la norma riconosce a questi enti un premio del 7% calcolato anche sull'ammontare delle quote che i contribuenti dichiaravano di voler pagare direttamente. Questo meccanismo rappresentava un sistema di incentivazione per incoraggiare gli enti locali a farsi carico della complessa attività di riscossione tributaria, trasferendo loro anche i rischi connessi. La norma è stata successivamente abrogata dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, nel contesto della modernizzazione della normativa tributaria italiana.
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Riferimento normativo
REGIO DECRETO 22 settembre 1866, n. 3218
Testo normativo
REGIO DECRETO n. 3218/1866
# REGIO DECRETO 22 settembre 1866, n. 3218
## Col quale e' accordato ai Comuni, Consorzi e Provincie, che avendo
assunto di pagare la somma di prestito nazionale ad essi assegnata,
si obblighino verso le Stato ad assumersi le cure, le spese e le
perdite eventuali della riscossione per tutte le quote, che i
Contribuenti dichiararono di voler direttamente soddisfare, il premio
del 7 p. % anche sull'ammontare di queste quote. (066U3218)
Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212 ))
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Il Regio Decreto 3218/1866 riguarda prestiti nazionali, riscossione tributaria locale e incentivi agli enti pubblici territoriali. La norma disciplina il premio di riscossione, le spese di gestione e la ripartizione dei rischi tra Stato e amministrazioni locali nel sistema di prelievo fiscale dell'Italia post-unitaria.
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