Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane.
Qual è l'oggetto della Legge 321/1990 e quali sono gli effetti pratici per le imprese artigiane?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 321/1990 interviene sul fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito destinate alle imprese artigiane, gestito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane. La norma prevede un incremento finanziario significativo: il fondo viene aumentato di 150 miliardi di lire per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995, per un totale di 750 miliardi di lire nel quinquennio. Questo stanziamento rappresenta una misura di sostegno economico alle piccole e medie imprese artigiane attraverso l'agevolazione degli oneri finanziari derivanti da operazioni creditizie. La legge si applica alle imprese artigiane che accedono al credito presso gli istituti convenzionati con la Cassa, beneficiando di una riduzione degli interessi passivi grazie al contributo statale. Gli aspetti rilevanti riguardano la gestione amministrativa attraverso comitati tecnici regionali, la partecipazione delle regioni nella distribuzione dei fondi secondo le loro leggi regionali, e il coinvolgimento della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti nel controllo delle concessioni.
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Riferimento normativo
LEGGE 5 novembre 1990, n. 321
Testo normativo
LEGGE n. 321/1990
# LEGGE 5 novembre 1990, n. 321
## Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi
sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane,
costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell' articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , come sostituito dall' articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685 , è incrementato della somma di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 37 della legge n. 949/1952 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione), come sostituito dall' art. 1 della legge n. 685/1971 , è il seguente: "Art. 37. - È istituito presso la Cassa un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 35. Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite: a) dai conferimenti dello Stato; b) dai conferimenti delle regioni da destinarsi secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole regioni conferenti; c) dal dividendo spettante allo Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della Cassa medesima, ai sensi del successivo art. 39; d) dall'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chisura dell'esercizio 1957. I limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Le concessioni del contributo, nel limite dei plafonds stabiliti ai sensi del successivo art. 44, lettera i), sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo di regione e composti: da un rappresentante della regione, il quale assume le funzioni di presidente; da due rappresentanti delle commissioni regionali dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio 1956, n. 860 ; da un rappresentante della Cassa per il credito alle imprese artigiane; da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato. Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un rappresentante della Corte dei conti. Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici regionali sono a carico delle regioni".
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La Legge 321/1990 è il riferimento normativo per il finanziamento agevolato delle imprese artigiane, operazioni di credito, fondo di concorso negli interessi e Cassa per il credito alle imprese artigiane. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per comprendere le agevolazioni creditizie, i contributi in conto interessi, la gestione dei plafond regionali e le modalità di accesso al credito agevolato per le PMI artigiane.
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