Cosa stabilisce la Legge 320/1991 riguardo alla sospensione della prescrizione nei casi di autorizzazione a procedere?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 320/1991 modifica l'articolo 159 del codice penale per disciplinare precisamente quando il corso della prescrizione si sospende nei procedimenti penali che richiedono un'autorizzazione a procedere. La norma stabilisce che la sospensione della prescrizione non decorre dal momento in cui viene presentata la richiesta di autorizzazione, bensì dal momento in cui il pubblico ministero effettivamente la presenta. Questo rappresenta un chiarimento importante perché fissa un punto di partenza certo per il calcolo dei termini prescrizionali. La legge inoltre specifica che, una volta ottenuta l'autorizzazione a procedere dall'autorità competente, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui tale autorizzazione viene accolta. Questa disposizione riguarda tutti i procedimenti penali soggetti ad autorizzazione a procedere (come quelli contro parlamentari o altre categorie protette) e ha rilevanza pratica per avvocati, magistrati e operatori del diritto penale che devono calcolare correttamente i termini prescrizionali.
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Riferimento normativo
LEGGE 5 ottobre 1991, n. 320
Testo normativo
LEGGE n. 320/1991
# LEGGE 5 ottobre 1991, n. 320
## Modifica dell'articolo 159 del codice penale concernente la
sospensione del corso della prescrizione nei casi di autorizzazione a
procedere.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. All' articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La sospensione del corso della prescrizione, nei casi di autorizzazione a procedere di cui al primo comma, si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta"; b) al secondo comma è aggiunto il seguente periodo: "In caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 ottobre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli, MARTELLI AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 159 del codice penale , così come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 159 (Sospensione del corso della prescrizione). - Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a procedere, o di questione deferita ad altro giudizio, e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge. La sospensione del corso della prescrizione, nei casi di autorizzazione a procedere di cui al primo comma, si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. In caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta".
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La Legge 320/1991 è il riferimento normativo per comprendere la sospensione della prescrizione, l'autorizzazione a procedere e il calcolo dei termini prescrizionali nel processo penale. Avvocati penalisti e magistrati la consultano per questioni relative all'interruzione e ripresa del corso della prescrizione, all'immunità parlamentare e ai procedimenti che richiedono autorizzazioni preliminari.
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