Conservazione presso gli archivi notarili del secondo originale o della copia delle scritture presentate agli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico.
Qual è la procedura di conservazione e eliminazione dei documenti relativi alle scritture presentate al pubblico registro automobilistico presso gli archivi notarili?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 32/1990 disciplina la gestione documentale degli atti trasmessi dal pubblico registro automobilistico agli archivi notarili competenti. In particolare, stabilisce che gli originali o le copie delle scritture private (redatte in duplice originale o con copia certificata conforme) presentate per le formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione presso gli uffici provinciali del registro automobilistico possono essere eliminati secondo una procedura amministrativa specifica. La normativa prevede che l'eliminazione avvenga decorsi dieci anni dalla trasmissione al competente archivio notarile, seguendo le modalità stabilite dal DPR 1409/1963 che regola l'ordinamento degli archivi di Stato. Questa disposizione riguarda principalmente i notai, gli uffici del registro automobilistico e gli archivi notarili, che devono coordinare la conservazione e successiva eliminazione della documentazione secondo i tempi e le procedure indicate. L'aspetto rilevante per i professionisti è che la legge crea un sistema di conservazione temporanea presso gli archivi notarili, garantendo la tracciabilità documentale per un decennio prima della definitiva eliminazione.
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Riferimento normativo
LEGGE 21 febbraio 1990, n. 32
Testo normativo
LEGGE n. 32/1990
# LEGGE 21 febbraio 1990, n. 32
## Conservazione presso gli archivi notarili del secondo originale o
della copia delle scritture presentate agli uffici provinciali del
pubblico registro automobilistico.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. L'originale o le copie degli atti di cui all' articolo 4, primo comma, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 952 , trasmessi dall'ufficio del pubblico registro automobilistico al competente archivio notarile, sono eliminati con la procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 , decorsi dieci anni dalla trasmissione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 febbraio 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - L' art. 4, primo comma, lettera a), della legge n. 952/1977 (Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro) prevede che per ottenere le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione debbano essere prodotti all'ufficio del pubblico registro automobilistico la scrittura privata, con sottoscrizione autenticata, redatta in duplice originale ovvero l'originale scrittura privata, con sottoscrizione accertata giudizialmente, ed una copia certificata conforme dal cancelliere competente o da un notaio. - Il D.P.R. n. 1409/1963 reca norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato.
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La Legge 32/1990 è il riferimento normativo per la conservazione presso gli archivi notarili di atti e scritture private presentate al pubblico registro automobilistico, disciplinando i termini di conservazione e le procedure di eliminazione documentale secondo il DPR 1409/1963. Notai, cancellieri e responsabili degli archivi di Stato consultano questa norma per gestire correttamente la trasmissione, archiviazione e scarto dei documenti relativi a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni automobilistiche.
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