Quali sono i criteri dimensionali per definire una piccola impresa secondo la Legge 317/1991 e quali agevolazioni prevede?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 317/1991 stabilisce criteri specifici per identificare le piccole imprese in base al numero di dipendenti e al capitale investito. Per le piccole imprese industriali il limite è di 200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito, mentre per le imprese commerciali, turistiche e di servizi il limite scende a 75 dipendenti e 7,5 miliardi di lire. La legge si applica a imprese costituite in forma individuale, societaria o cooperativa, con particolare attenzione alle imprese innovative e a quelle localizzate in aree colpite da crisi industriali. Le agevolazioni riguardano principalmente la diffusione di nuove tecnologie, lo sviluppo di consorzi e società consortili, la creazione di nuovi strumenti finanziari e gli investimenti in innovazione. Per i commercialisti e le aziende, è rilevante che i limiti dimensionali vengono periodicamente adeguati dal Ministro dell'industria utilizzando il deflattore degli investimenti lordi, e che le imprese collegate secondo l'articolo 2359 del codice civile sono considerate come un'unica entità ai fini della valutazione dei requisiti dimensionali.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 5 ottobre 1991, n. 317
Testo normativo
LEGGE n. 317/1991
# LEGGE 5 ottobre 1991, n. 317
## Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (Finalità della legge e definizione di piccola impresa) 1. La presente legge ha la finalità di promuovere lo sviluppo, l'innovazione e la competitività delle piccole imprese, costituite anche in forma cooperativa, con particolare riguardo: a) alla diffusione e allo sviluppo delle nuove tecnologie; b) allo sviluppo e all'attività di consorzi e di società consortili tra piccole imprese nonchè dei consorzi, delle società consortili e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, costituiti da piccole imprese industriali, artigiane, (( commerciali, turistiche e di servizi )) ; c) alla diffusione di nuove strutture e strumenti finanziari per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese; d) alla creazione, allo sviluppo e all'ammodernamento delle piccole imprese localizzate nelle aree colpite da crisi di settori industriali nell'ambito di specifiche azioni di risanamento e sviluppo decise in sede comunitaria; e) agli investimenti delle piccole imprese innovative. 2. Ai fini della presente legge si considera: a) piccola impresa industriale quella avente non più di 200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie; b) (( piccola impresa commerciale, piccola impresa turistica e piccola impresa di servizi )) , anche del terziario avanzato, quella avente non più di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie. 3. Sono destinatarie delle agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12: a) le piccole imprese industriali o di servizi, costituite anche in forma cooperativa o societaria. Per imprese di servizi si intendono quelle che operano nei settori dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di infrastrutture e impianti, dei servizi di informatica, di raccolta ed elaborazione dati; b) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 . 4. Sono destinatarie delle agevolazioni previste dall'articolo 9 le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 2. 5. Ai fini della valutazione dei limiti dimensionali di cui al comma 2 del presente articolo e all' articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 , si considerano come unica impresa quelle che si trovino nelle condizioni di cui all' articolo 2359 del codice civile . 6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adegua con proprio decreto i limiti del capitale investito di cui al comma 2, utilizzando il deflattore degli investimenti lordi riportato nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese; si procede all'adeguamento quando la variazione superi il 10 per cento del valore del capitale precedentemente stabilito. 6-bis. La definizione di piccola impresa, l'intensità delle agevolazioni concedibili ai sensi della presente legge e gli investimenti oggetto delle stesse saranno adeguati, a decorrere dal 1 luglio 1993, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per la parte di competenza, del Ministro del tesoro, alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, tenuto conto delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 317/1991 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Legge 317/1991 è il riferimento normativo per agevolazioni a piccole imprese, innovazione e sviluppo competitivo. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per verificare i requisiti dimensionali, le soglie di capitale investito, la qualificazione di impresa artigiana secondo la Legge 443/1985, e l'accesso a finanziamenti agevolati per investimenti innovativi e consorzi tra PMI.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.