Legge Agevolazioni

Legge 317/1991

Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.

Pubblicato: 09/10/1991 In vigore dal: 05/10/1991 Documento ufficiale

Quali sono i criteri dimensionali per definire una piccola impresa secondo la Legge 317/1991 e quali agevolazioni prevede?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 317/1991 stabilisce criteri specifici per identificare le piccole imprese in base al numero di dipendenti e al capitale investito. Per le piccole imprese industriali il limite è di 200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito, mentre per le imprese commerciali, turistiche e di servizi il limite scende a 75 dipendenti e 7,5 miliardi di lire. La legge si applica a imprese costituite in forma individuale, societaria o cooperativa, con particolare attenzione alle imprese innovative e a quelle localizzate in aree colpite da crisi industriali. Le agevolazioni riguardano principalmente la diffusione di nuove tecnologie, lo sviluppo di consorzi e società consortili, la creazione di nuovi strumenti finanziari e gli investimenti in innovazione. Per i commercialisti e le aziende, è rilevante che i limiti dimensionali vengono periodicamente adeguati dal Ministro dell'industria utilizzando il deflattore degli investimenti lordi, e che le imprese collegate secondo l'articolo 2359 del codice civile sono considerate come un'unica entità ai fini della valutazione dei requisiti dimensionali.

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Riferimento normativo

LEGGE 5 ottobre 1991, n. 317

Testo normativo

LEGGE n. 317/1991 # LEGGE 5 ottobre 1991, n. 317 ## Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (Finalità della legge e definizione di piccola impresa) 1. La presente legge ha la finalità di promuovere lo sviluppo, l'innovazione e la competitività delle piccole imprese, costituite anche in forma cooperativa, con particolare riguardo: a) alla diffusione e allo sviluppo delle nuove tecnologie; b) allo sviluppo e all'attività di consorzi e di società consortili tra piccole imprese nonchè dei consorzi, delle società consortili e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, costituiti da piccole imprese industriali, artigiane, (( commerciali, turistiche e di servizi )) ; c) alla diffusione di nuove strutture e strumenti finanziari per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese; d) alla creazione, allo sviluppo e all'ammodernamento delle piccole imprese localizzate nelle aree colpite da crisi di settori industriali nell'ambito di specifiche azioni di risanamento e sviluppo decise in sede comunitaria; e) agli investimenti delle piccole imprese innovative. 2. Ai fini della presente legge si considera: a) piccola impresa industriale quella avente non più di 200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie; b) (( piccola impresa commerciale, piccola impresa turistica e piccola impresa di servizi )) , anche del terziario avanzato, quella avente non più di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie. 3. Sono destinatarie delle agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12: a) le piccole imprese industriali o di servizi, costituite anche in forma cooperativa o societaria. Per imprese di servizi si intendono quelle che operano nei settori dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di infrastrutture e impianti, dei servizi di informatica, di raccolta ed elaborazione dati; b) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 . 4. Sono destinatarie delle agevolazioni previste dall'articolo 9 le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 2. 5. Ai fini della valutazione dei limiti dimensionali di cui al comma 2 del presente articolo e all' articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 , si considerano come unica impresa quelle che si trovino nelle condizioni di cui all' articolo 2359 del codice civile . 6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adegua con proprio decreto i limiti del capitale investito di cui al comma 2, utilizzando il deflattore degli investimenti lordi riportato nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese; si procede all'adeguamento quando la variazione superi il 10 per cento del valore del capitale precedentemente stabilito. 6-bis. La definizione di piccola impresa, l'intensità delle agevolazioni concedibili ai sensi della presente legge e gli investimenti oggetto delle stesse saranno adeguati, a decorrere dal 1 luglio 1993, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per la parte di competenza, del Ministro del tesoro, alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, tenuto conto delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee.

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