Quali sono le modifiche apportate dalla Legge 316/1993 al finanziamento del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 316/1993, promulgata il 12 agosto 1993, modifica il regime di finanziamento pubblico dell'associazione "Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale" con sede a Milano, ente dotato di statuto consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite. La norma aumenta il contributo annuo precedentemente stabilito dalla Legge 61/1990, portandolo da 90 milioni di lire a 120 milioni di lire annui. Questo incremento di 30 milioni di lire per anno è concesso per un periodo triennale, specificamente per gli anni 1993, 1994 e 1995. La disposizione rappresenta una proroga e un potenziamento del sostegno finanziario dello Stato italiano verso un'organizzazione impegnata in attività di prevenzione della criminalità e difesa sociale, riconoscendone l'importanza nel panorama delle istituzioni pubbliche e internazionali.
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Riferimento normativo
LEGGE 12 agosto 1993, n. 316
Testo normativo
LEGGE n. 316/1993
# LEGGE 12 agosto 1993, n. 316
## Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione
e difesa sociale di Milano.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il contributo annuo di lire 90 milioni, previsto a favore dell'associazione "Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale", con sede in Milano, dalla legge 23 marzo 1990, n. 61 , è aumentato, per il triennio 1993-1995, a lire 120 milioni annui. AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - La legge n. 61/1990 reca: "Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, associazione dotata di statuto consultivo del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite".
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La Legge 316/1993 riguarda i contributi pubblici e i finanziamenti a enti associativi, aspetti rilevanti per la contabilità di enti non profit e organizzazioni dotate di personalità giuridica. Commercialisti e consulenti che operano con associazioni riconosciute devono considerare le modalità di rendicontazione dei contributi statali, la tracciabilità dei flussi finanziari e la conformità alle normative su trasparenza amministrativa e gestione dei fondi pubblici.
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