Legge Contributi

Legge 307/1956

Determinazione o modificazione delle misure dei contributi e delle tariffe dei premi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nonche' per gli assegni familiari, per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

Pubblicato: 03/05/1956 In vigore dal: 14/04/1956 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Legge 307/1956 in merito alla determinazione dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 307/1956 del 14 aprile 1956 disciplina il sistema di aggiornamento annuale dei contributi relativi alle assicurazioni sociali obbligatorie per tutti i settori produttivi, incluso quello agricolo. La norma si applica a datori di lavoro e lavoratori ed è rimasta in vigore per un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore, prevedendo che le misure dei contributi potessero essere determinate o modificate annualmente secondo le modalità stabilite nelle deleghe legislative specifiche. La legge riguarda anche gli assegni familiari, l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, nonché i contributi per l'assicurazione contro le malattie e le tariffe per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Un aspetto rilevante per le aziende è la disposizione che prevede un meccanismo di continuità: qualora i provvedimenti delegati non fossero emanati entro il 1° gennaio di ciascun anno, datori di lavoro e lavoratori rimangono obbligati a versare i contributi secondo l'ultima misura fissata, con successivo conguaglio una volta emanati i nuovi provvedimenti. La legge inoltre concedeva un termine di trenta giorni dall'entrata in vigore per il pagamento degli arretrati a coloro che non avessero ancora corrisposto i contributi dovuti.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

LEGGE 14 aprile 1956, n. 307

Testo normativo

LEGGE n. 307/1956 # LEGGE 14 aprile 1956, n. 307 ## Determinazione o modificazione delle misure dei contributi e delle tariffe dei premi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nonche' per gli assegni familiari, per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi previsti nei provvedimenti legislativi concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per tutti i settori della produzione, compreso quello agricolo, nonchè per gli assegni familiari e per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, saranno determinate o modificate di anno in anno, con le forme e modalità previste nelle deleghe, contenute negli stessi provvedimenti legislativi. Nella delega di cui al precedente comma è compresa anche la determinazione o modificazione delle misure dei contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie e delle tariffe dei premi o contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in relazione alle esigenze delle rispettive gestioni. Qualora alla data del 1 gennaio di ciascun anno non siano emanati per la determinazione o modificazione della misura dei singoli contributi previsti dai comma precedenti, i provvedimenti delegati di competenza, i datori di lavoro ed i lavoratori sono tenuti, sino a quando non saranno entrati in vigore i detti provvedimenti, e salvo conguaglio sulla base delle misure fissate con i medesimi, a corrispondere i contributi nella misura prevista dall'ultimo provvedimento emanato. Tale disposizione ha, effetto anche per i provvedimenti già emanati in applicazione dell' art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861 . A coloro che erano tenuti al versamento dei contributi e non li avessero ancora corrisposti viene accordato il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per il pagamento degli arretrati.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 307/1956 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Legge 307/1956 è il riferimento normativo per la gestione storica dei contributi previdenziali obbligatori, delle tariffe assicurative e dei premi per infortuni sul lavoro e malattie professionali. Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per comprendere il sistema di determinazione annuale dei contributi sociali, gli assegni familiari e le modalità di versamento con conguaglio, nonché per questioni relative alla continuità contributiva e ai meccanismi di adeguamento delle gestioni previdenziali.

Normative correlate

Regolamento UE 1894/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1894 della Commissione, del 27 luglio 2026,…
Legge 112/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decreto del Presidente del Consiglio 84/2026
Regolamento recante la definizione del contributo di entita' significativa a ca…
Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Circolare INPS 55/2026
Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 57/2026
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 54/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al r…
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…

Altre normative del 1956

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola tecnica industriale statale "… Decreto del Presidente della Repubblica 1737 Istituzione di un Istituto professionale femminile in Roma. Decreto del Presidente della Repubblica 1727 Istituzione di un Istituto professionale per l'industria e l'artigianato in Lucca. Decreto del Presidente della Repubblica 1733 Istituzione di un Istituto professionale per l'industria e l'artigianato in Rimini. Decreto del Presidente della Repubblica 1730 Istituzione di un Istituto professionale per l'industria e l'artigianato in Treviso. Decreto del Presidente della Repubblica 1722 Istituzione di un Istituto professionale per l'agricoltura in Roma. Decreto del Presidente della Repubblica 1729 Istituzione di un Istituto professionale per l'industria e l'artigianato in Roma. Decreto del Presidente della Repubblica 1736 Istituzione di un Istituto professionale per l'industria e l'artigianato in Roma. Decreto del Presidente della Repubblica 1728

Altri Legge

Misure urgenti per assicurare la continuita' operativa di impianti di interesse strategic… 154/2026 Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova c… 153/2026 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recant… 152/2026 Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure urgenti in … 145/2026 Disposizioni urgenti per la funzionalita' della pubblica amministrazione e degli enti ter… 144/2026 Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilita' di determinate tipologie di… 143/2026
Vedi tutti i Legge →