Quali sono i requisiti e le condizioni che deve soddisfare il prosciutto per poter utilizzare la denominazione di origine "Prosciutto di San Daniele"?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 30/1990 istituisce una protezione legale per la denominazione di origine "Prosciutto di San Daniele", riservandola esclusivamente ai prosciutti che rispettano specifici criteri di produzione e provenienza. La norma si applica ai produttori di prosciutto crudo nel territorio del Friuli-Venezia Giulia e riguarda chiunque intenda commercializzare questo prodotto con la denominazione protetta. In pratica, il prosciutto deve provenire da suini nati, allevati e macellati in zone specifiche indicate in regolamenti attuativi, e deve essere stagionato per almeno dieci mesi nella zona tipica di San Daniele del Friuli. Per le aziende agroalimentari, questa normativa rappresenta uno strumento di tutela della qualità e dell'autenticità del prodotto, garantendo ai consumatori l'origine certificata e permettendo ai produttori legittimi di proteggere il marchio da contraffazioni e imitazioni.
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Riferimento normativo
LEGGE 14 febbraio 1990, n. 30
Testo normativo
LEGGE n. 30/1990
# LEGGE 14 febbraio 1990, n. 30
## Denominazione di origine del prosciutto di San Daniele.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (((Denominazione del prodotto). )) (( 1. La denominazione di origine di "Prosciutto di San Daniele" ovvero " Prosciutto di San Daniele del Friuli" riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, è riservata esclusivamente al prosciutto munito del contrassegno atto a garantirne l'origine e l'identificazione: a) ottenuto dalle cosce fresche di suini nazionali nati, allevati e macellati nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge, e preparato secondo le prescrizioni di cui agli articoli seguenti; b) stagionato nella zona tipica di produzione, geograficamente individuata negli attuali confini del comune di San Daniele del Friuli, per il periodo minimo di dieci mesi dalla salatura ))
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La Legge 30/1990 disciplina le denominazioni di origine protette (DOP) nel settore agroalimentare, facendo riferimento alle norme comunitarie su indicazioni geografiche e attestazioni di specificità. Produttori e consorzi di tutela consultano questa normativa per comprendere i requisiti di tracciabilità, rintracciabilità e certificazione del prodotto, nonché le modalità di contrassegno e identificazione necessarie per commercializzare legittimamente il prosciutto con denominazione protetta.
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