Legge Contributi

Legge 30/1974

Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali.

Pubblicato: 04/03/1974 In vigore dal: 02/03/1974 Documento ufficiale

Quali sono gli aumenti dei trattamenti minimi di pensione e delle prestazioni assistenziali previsti dal Decreto-Legge 30/1974?

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Il Decreto-Legge 2 marzo 1974, n. 30 interviene per aumentare i trattamenti previdenziali e assistenziali a partire dal 1° gennaio 1974, in risposta a una situazione dichiarata di straordinaria necessità e urgenza. La norma riguarda i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, nonché i beneficiari di prestazioni assistenziali come cittadini ultrasessantacinquenni, ciechi civili, sordomuti e mutilati e invalidi civili. In concreto, l'articolo 1 eleva i trattamenti minimi di pensione a una misura unica di 42.950 lire mensili, corrispondente al 27,75% del salario medio effettivo degli operai dell'industria. Questa misura include già gli aumenti derivanti dalla perequazione automatica delle pensioni prevista dalla legge 30 aprile 1969, n. 153, evitando così doppi conteggi per l'anno 1974.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 2 marzo 1974, n. 30

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 30/1974 # DECRETO-LEGGE 2 marzo 1974, n. 30 ## Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, secondo comma, della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'aumento dei trattamenti minimi di pensione, degli assegni familiari, dell'indennità di disoccupazione e dei trattamenti assistenziali a favore dei cittadini ultrasessantacinquenni, dei ciechi civili, dei sordomuti e dei mutilati ed invalidi civili; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio e la programmazione economica, e per il tesoro; Decreta: Art. 1 (Lavoratori dipendenti) A decorrere dal 1 gennaio 1974 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso fondo invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia sono elevati alla misura unica di L. 42.950, corrispondente al 27,75 per cento del salario medio di fatto degli operai dell'industria. La misura dei trattamenti minimi, determinata ai sensi del precedente comma, è comprensiva, per l'anno 1974, degli aumenti derivanti dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni prevista dall' art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 . ((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1) L'avviso di rettifica, in G.U. 12/03/1974, n. 67, ha disposto l'introduzione, prima dell'art. 1, del TITOLO I "MIGLIORAMENTI DELLE PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE".

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Il Decreto-Legge 30/1974 è il riferimento normativo per gli aumenti dei trattamenti minimi di pensione, assegni familiari, indennità di disoccupazione e prestazioni assistenziali. Commercialisti e consulenti previdenziali lo consultano per comprendere la perequazione automatica delle pensioni, i criteri di determinazione dei minimi pensionistici e l'applicazione della disciplina previdenziale ai lavoratori dipendenti e ai beneficiari di prestazioni sociali.

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