Legge

Legge 3/2010

Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori. (10G0014)

Pubblicato: 26/01/2010 In vigore dal: 25/01/2010 Documento ufficiale

Quali sono le misure previste dal Decreto-Legge 3/2010 per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 3/2010 istituisce un nuovo servizio di sicurezza del sistema elettrico nazionale esclusivamente per Sicilia e Sardegna, operativo dal 2010 al 2017 (successivamente prorogato al 2015 e oltre). Il servizio si basa sulla riduzione della domanda elettrica su richiesta di Terna S.p.a., gestita dalla società che coordina il sistema elettrico nazionale. Si applica ai clienti finali (aziende e grandi consumatori) che dispongono di potenza riducibile istantaneamente secondo parametri tecnici definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

I soggetti che prestano il servizio sono selezionati tramite procedure concorrenziali e devono garantire una disponibilità minima di 500 MW per isola (successivamente ridotta a 400 MW in Sardegna e 200 MW in Sicilia). Gli operatori si impegnano per l'intero periodo triennale senza possibilità di recesso, pena penali proporzionate. Il corrispettivo economico non può superare il doppio del prezzo del servizio di interrompibilità istantanea precedentemente vigente.

In pratica, le aziende che aderiscono si obbligano a ridurre i propri consumi elettrici quando richiesto da Terna, ricevendo un compenso annuale garantito. La potenza utilizzata per questo servizio non può essere contemporaneamente impegnata in altri servizi di sicurezza del sistema o in prestazioni che ne limitino l'adempimento. Questo meccanismo consente di gestire situazioni critiche di approvvigionamento nelle isole, in attesa del completamento dei nuovi collegamenti con il continente.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2010, n. 3

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 3/2010 # DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2010, n. 3 ## Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori. (10G0014) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fare fronte alle crescenti criticità del sistema di approvvigionamento di energia elettrica e all'inadeguatezza degli attuali strumenti per la gestione in sicurezza del fabbisogno elettrico sul territorio delle isole maggiori, e, nelle more della realizzazione del nuovo collegamento tra la Sicilia e il continente, nonchè del completo potenziamento del collegamento tra la Sardegna e il continente, di potenziare le infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di "interconnector"; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Garanzia di sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori 1. È istituito per il triennio 2010, 2011 e 2012, un nuovo servizio per la sicurezza, esclusivamente reso sul territorio di Sicilia e di Sardegna, che garantisca, con la massima disponibilità, affidabilità e continuità, la possibilità di ridurre la domanda elettrica nelle citate isole, in ottemperanza alle istruzioni impartite dalla società Terna S.p.a. in ragione delle esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale. 2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas con propri provvedimenti, sentito il Ministero dello sviluppo economico che agisce in forza delle attribuzioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 , definisce le condizioni del servizio di cui al comma 1 sulla base dei seguenti principi e criteri: a) i soggetti che prestano il servizio sono i clienti finali, con potenza disponibile alla riduzione istantanea non inferiore ad una soglia standard per sito di consumo che consenta la riduzione istantanea ed efficace del carico con parametri minimi di disponibilità, affidabilità e continuità comunicati da Terna; tali soggetti sono selezionati tramite procedura concorrenziale; b) i clienti finali selezionati non possono recedere dall'obbligo di fornire il servizio per l'intero periodo triennale, pena la corresponsione di una penale proporzionata alla durata del periodo di mancato adempimento dell'obbligo qualora l'inadempimento intervenga nei primi 15 mesi di prestazione del servizio e comunque non superiore all'intero corrispettivo annuale di cui alla lettera c); c) il prezzo del nuovo servizio non è superiore al doppio del prezzo di cui alla deliberazione della medesima Autorità 15 dicembre 2006, n. 289/06, previsto per il servizio di interrompibilità istantanea; d) le quantità massime richieste tramite procedura concorrenziale sono rispettivamente pari a 500 MW in Sicilia e 500 MW in Sardegna. 3. In ogni sito di consumo, il servizio di cui al presente articolo può essere prestato unicamente per quote di potenza non impegnate: a) in qualsiasi altro servizio remunerato volto alla sicurezza del sistema elettrico; b) in ogni altra prestazione che ne possa impedire o limitare il pieno adempimento. 3-bis. I soggetti che prestano il servizio di cui al presente articolo non possono altresì avvalersi, per le medesime quote di potenza, delle misure di cui all' articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99 , limitatamente al periodo in cui gli stessi si avvalgono delle misure previste dal presente articolo e ferma restando la titolarità, ai sensi della medesima disposizione, delle eventuali assegnazioni ottenute o successivamente incrementate, anche ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto. 3-ter. Per esigenze di sicurezza nelle isole maggiori, il servizio di cui al comma 1 è prorogato, relativamente alle utenze elettriche, fino al 31 dicembre 2017. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede: a) ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo biennio, per quantità massime pari a 400 MW in Sardegna e 200 MW in Sicilia e con l'assegnazione diretta di una valorizzazione annua del servizio stesso pari a 170.000 €/MW; ((b) ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico, applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici, almeno in parte ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa)) ------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 , ha disposto (con l'art. 34, comma 1) che "La scadenza del servizio per la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori di cui all' articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41 , è prorogata al 31 dicembre 2015. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo triennio, secondo le procedure, i principi e i criteri di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 3 del 2010 , nel rispetto della disponibilità del servizio anche tramite procedure concorrenziali organizzate mensilmente".

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Il Decreto-Legge 3/2010 disciplina il servizio di demand response e riduzione di carico nelle isole maggiori, affrontando tematiche di sicurezza del sistema elettrico nazionale, interrompibilità istantanea e gestione della domanda energetica. Aziende e grandi consumatori in Sicilia e Sardegna devono conoscere questa normativa per comprendere obblighi di riduzione di potenza, compensi economici, procedure concorrenziali e vincoli contrattuali relativi ai servizi ancillari di rete.

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