Quali sono le principali misure introdotte dalla Legge 3/1991 per l'Avvocatura dello Stato?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 3/1991 introduce misure urgenti di riorganizzazione dell'Avvocatura dello Stato, l'ufficio che rappresenta legalmente lo Stato italiano in giudizio. La norma aumenta le dotazioni organiche aggiungendo quaranta nuovi avvocati dello Stato e venti procuratori dello Stato, modificando la tabella organica precedente. Per quanto riguarda la progressione di carriera, la legge riduce i tempi di anzianità richiesti per il passaggio tra le classi di stipendio: il requisito di sette anni per la quarta classe viene abbassato a cinque anni, e nella prima applicazione tutti i requisiti di anzianità sono dimezzati per un periodo massimo di due anni. Sul piano finanziario, viene autorizzata una spesa di due miliardi di lire per l'anno 1990 destinata all'istituzione di nuove sedi distrettuali e al potenziamento degli uffici. Infine, la legge introduce un vincolo procedurale importante: la costituzione di parte civile dello Stato nei procedimenti penali deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, rafforzando il controllo politico su questa decisione strategica.
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Riferimento normativo
LEGGE 3 gennaio 1991, n. 3
Testo normativo
LEGGE n. 3/1991
# LEGGE 3 gennaio 1991, n. 3
## Misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato.
La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate rispettivamente di quaranta e di venti unità. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 103 , è conseguentemente sostituita da quella allegata alla presente legge. 2. Con decorrenza economica, per tutti gli avvocati dello Stato in servizio, dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nel quarto comma dell'articolo 3 della legge 3 aprile 1979, n. 103 , la parola "sette" è sostituita dalla parola "cinque" e le anzianità previste dal comma terzo, nonchè dal comma quarto, come modificato dalla presente legge, del medesimo articolo 3 sono, nella prima attuazione del presente comma e comunque per un periodo non superiore a due anni, ridotte alla metà. 3. Per la copertura degli oneri derivanti dalla istituzione di nuove sedi distrettuali e per il potenziamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, in aggiunta alle normali dotazioni di bilancio, è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire due miliardi. 4. La costituzione di parte civile dello Stato nei procedimenti penali deve essere autorizzata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 3 della legge n. 103/1979 (Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 3. - Nella qualifica di avvocato dello Stato sono istituite quattro classi di stipendio. La prima classe è attribuita con la nomina ad avvocato dello Stato. La seconda classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità di tre anni nella prima classe. La terza classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità di cinque anni nella seconda classe. La quarta classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, gli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità di otto anni nella terza classe. Il passaggio alla classe di stipendio superiore è disposto con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento dell'anzianità di cui ai commi precedenti. È soppresso per gli avvocati dello Stato il rapporto informativo di cui all' art. 9 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155 ".
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La Legge 3/1991 riguarda l'organizzazione dell'Avvocatura dello Stato, la progressione di carriera degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato, nonché l'autorizzazione della parte civile dello Stato in procedimenti penali. Consulenti legali e amministratori pubblici la consultano per questioni relative a dotazioni organiche, anzianità di servizio, classi di stipendio e rappresentanza processuale dello Stato.
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