Legge Agevolazioni

Legge 296/1990

((Interpretazione e modifica delle leggi 14 giugno 1989, n. 234, e 5 dicembre 1986, n. 856, in materia di benefici alle imprese armatoriali)).

Pubblicato: 20/10/1990 In vigore dal: 18/10/1990 Documento ufficiale

Quali sono i limiti massimi di benefici concedibili alle imprese armatoriali secondo il Decreto-Legge 296/1990 e quali condizioni comportano la perdita del diritto all'aiuto?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 296/1990 disciplina l'erogazione dei benefici alle imprese armatoriali nazionali previsti dalla legge 234/1989, stabilendo criteri precisi per la liquidazione degli aiuti. I benefici riguardano tre categorie di interventi: il differenziale dei costi di esercizio connessi all'uso della bandiera italiana, le forniture di contenitori e le spese di primo armamento. L'importo massimo complessivo di aiuto è fissato in 814.000 ECU su base annua per unità navale, ragguagliato al valore di cambio della lira italiana alla data di consegna della nave. Questo limite rappresenta il differenziale di costo tra l'esercizio di una nave italiana e una battente bandiera di convenienza, determinato dalla Commissione CEE considerando il trattamento dei marittimi e il regime fiscale. La liquidazione del contributo avviene con decreto del Ministro della marina mercantile dopo l'entrata in esercizio dell'unità. Aspetto cruciale è che la vendita all'estero o la perdita della nave entro il periodo di corresponsione dell'aiuto comporta la sospensione immediata dei pagamenti e la decadenza dal diritto a percepire la quota residua, salvo quanto previsto dalla normativa precedente sulla restituzione parziale.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1990, n. 296

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 296/1990 # DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1990, n. 296 ## <em><strong>((Interpretazione e modifica delle leggi 14 giugno 1989, n. 234, e 5 dicembre 1986, n. 856, in materia di benefici alle imprese armatoriali))</strong></em>. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 5 dicembre 1986, n. 856 ; Vista la legge 14 giugno 1989, n. 234 , che ha dato attuazione alla direttiva del Consiglio n. 87/167/CEE , concernente gli aiuti alla costruzione navale per il quadriennio 1987-1990; Viste le prescrizioni della Commissione CEE sugli aiuti di Stato, in "Gazzetta Ufficiale" delle Comunit&agrave; europee n. C 239 del 25 settembre 1990; Ritenuta la straordinaria necessit&agrave; ed urgenza di introdurre nell'ordinamento interno tali prescrizioni comunitarie entro i limiti temporali di applicazione della direttiva citata e di operativit&agrave; della predetta legge n. 234 del 1989 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1990; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. I benefici previsti dagli articoli 11 e 12 della legge 14 giugno 1989, n. 234 , in quanto diretti ad accrescere la competitivit&agrave; delle imprese armatoriali nazionali rispetto alle corrispondenti imprese di Paesi non appartenenti alla CEE, nell'osservanza delle regole sulla concorrenza vigenti nell'ambito della stessa CEE, saranno cos&igrave; liquidati e corrisposti relativamente a ciascuna nave o altra unit&agrave; contemplata dalla legge stessa: a) nel caso di cui al comma 1 dell'articolo 11, entro il differenziale dei costi di esercizio connessi all'uso della bandiera e riguardanti in particolare il trattamento dei marittimi e il regime fiscale delle imprese, rispetto ai costi di esercizio di unit&agrave; equivalente di propriet&agrave; non italiana battente bandiera di convenienza, determinato dalla Commissione CEE in 814.000 ECU su base annua; b) nel caso delle forniture di cui all'articolo 12, comma 1, entro il valore di due mute di contenitori; c) nel caso dell'articolo 12, comma 2, entro l'importo delle spese ed oneri per primo armamento effettivamente sostenuti e documentati. 2. I benefici di cui al comma 1, anche se complessivamente considerati, non potranno comunque superare l'importo massimo di 814.000 ECU su base annua per unit&agrave;. Tale importo sar&agrave; ragguagliato al valore di cambio attribuito alla moneta italiana alla data della consegna dell'unit&agrave;. La liquidazione del contributo corrispondente ai predetti benefici sar&agrave; disposta, dopo l'entrata in esercizio dell'unit&agrave;, con decreto del Ministro della marina mercantile ai sensi dell' articolo 10, comma 4, della legge 14 giugno 1989, n. 234 . 3. Eventuali deroghe all'importo massimo di cui al comma 2 possono essere concesse solo per casi specifici, previa autorizzazione della Commissione CEE. 4. La vendita all'estero o la perdita dell'unit&agrave; entro il periodo di corresponsione dell'aiuto, facendo venir meno i presupposti di esso, comporter&agrave; la sospensione del pagamento, e la decadenza dal diritto a percepire la parte residua, fermo restando il disposto di cui all' articolo 11, commi 2 e 3, della legge 14 giugno 1989, n. 234 . 5. Si applicano le disposizioni di cui all' articolo 12, comma 4, della legge 14 giugno 1989, n. 234 .

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Il Decreto-Legge 296/1990 è il riferimento normativo per aiuti di Stato alle imprese armatoriali, disciplinando benefici fiscali e contributi per la competitività della flotta italiana rispetto a quella comunitaria ed extracomunitaria. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per questioni relative a deducibilità dei costi di esercizio, regime fiscale delle imprese di navigazione, aiuti comunitari e vincoli sulla corresponsione dei contributi legati alla permanenza della nave sotto bandiera italiana.

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