Disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei procedimenti penali per reati di criminalita' organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti.
Quali sono le principali modifiche introdotte dal Decreto-Legge 292/1991 in materia di custodia cautelare e quali limitazioni pone agli arresti domiciliari?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 292/1991 interviene sulla disciplina delle misure cautelari nel processo penale, affrontando specificamente il problema degli arresti domiciliari per imputati di reati gravi. La norma sopprime la possibilità di sostituire la custodia in carcere con altre misure meno afflittive quando ricorrono determinate circostanze, rendendo più difficile per gli imputati di crimini organizzati ottenere misure alternative. Contemporaneamente, introduce eccezioni importanti: la custodia in carcere non può essere disposta per donne incinte, donne che allattano, persone over 70 o in gravi condizioni di salute, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Tuttavia, queste protezioni non si applicano nei procedimenti per i delitti più gravi elencati nella norma, creando un regime differenziato basato sulla gravità del reato. Il decreto affronta anche il coordinamento tra organi procedenti per evitare che la complessità dei processi impedisca il mantenimento della custodia cautelare fino alla sentenza definitiva.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 9 settembre 1991, n. 292
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 292/1991
# DECRETO-LEGGE 9 settembre 1991, n. 292
## Disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione dei
procedimenti penali per reati di criminalita' organizzata e di
trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici
giudiziari non richiesti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare che imputati di gravissimi reati possano avvalersi degli arresti domiciliari, con rilevanti difficoltà ad effettuare i dovuti controlli; che in casi analoghi la complessità dei processi impedisca, con gli attuali termini di custodia, la permanenza della misura cautelare sino alla decisione definitiva; che la coerenza delle indagini non sia ostacolata dall'assenza di un effettivo coordinamento tra gli organi procedenti; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la copertura di uffici giudiziari vacanti, specie nelle aree maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, con trasferimenti di ufficio di magistrati in difetto di domande; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 1991; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche in tema di criteri di scelta delle misure cautelari 1. Nel comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale , già modificato dall' articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 , le parole: "o che le stesse possono essere soddisfatte con altre misure" sono soppresse. ((1- bis. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: " 4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona incinta o che allatta la propria prole o che ha oltrepassato l'età di settanta anni, ovvero una persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie in stato di detenzione". 1- ter. Al comma 5 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso in cui si procede per uno dei delitti previsti dal comma 3")) . 2. Nel comma 2 dell'articolo 299 del codice di procedura penale la parola: "Quando" è sostituita dalle seguenti: "Salvo quanto previsto dall'articolo 275 comma 3, quando".
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Il Decreto-Legge 292/1991 è il riferimento normativo per la disciplina delle misure cautelari, custodia in carcere, arresti domiciliari e criminalità organizzata nel codice di procedura penale. Magistrati e avvocati lo consultano per comprendere i criteri di scelta tra custodia cautelare e misure alternative, le eccezioni per soggetti vulnerabili e l'applicazione differenziata nei reati di mafia e criminalità organizzata.
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