Modifiche alla disciplina delle indennita' di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennita' di frequenza per i minori invalidi.
Quali sono i beneficiari dell'indennità di frequenza istituita dalla Legge 289/1990 e quali condizioni devono soddisfare?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 289/1990 istituisce un'indennità mensile di frequenza destinata ai minori invalidi civili e ai minori ipoacusici che necessitano di trattamenti riabilitativi o terapeutici. I beneficiari sono minori di 18 anni con difficoltà persistenti nello svolgimento delle funzioni proprie della loro età, oppure minori con perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore. L'indennità è concessa a partire dal 1° settembre 1990 con importo pari all'assegno previsto dalla Legge 118/1971.
La concessione dell'indennità è subordinata alla frequenza continua o periodica di strutture specializzate: centri ambulatoriali, centri diurni semi-residenziali pubblici o privati in regime convenzionale, oppure scuole di ogni ordine e grado (inclusa la scuola materna) e centri di formazione professionale. La frequenza rappresenta un requisito essenziale e deve essere documentata per il mantenimento del beneficio.
L'indennità è soggetta alle medesime condizioni reddituali dell'assegno ordinario e beneficia del sistema di perequazione automatica. Una sentenza della Corte Costituzionale del 2002 ha esteso il beneficio anche ai minori che frequentano l'asilo nido, colmando un'omissione della norma originaria.
Per i professionisti che gestiscono pratiche di invalidità civile, è rilevante verificare sia la certificazione medica della minorazione che la documentazione della frequenza presso le strutture autorizzate, poiché entrambi i requisiti sono cumulativi e necessari per l'erogazione del beneficio.
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Riferimento normativo
LEGGE 11 ottobre 1990, n. 289
Testo normativo
LEGGE n. 289/1990
# LEGGE 11 ottobre 1990, n. 289
## Modifiche alla disciplina delle indennita' di accompagnamento di
cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in
materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi
civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennita' di frequenza
per i minori invalidi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Beneficiari 1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonchè ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all' articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990. 2. La concessione dell'indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purchè operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap. 3. L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonchè centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi. ((1)) 4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonchè la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3. 5. L'indennità mensile di frequenza è erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica. --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale, con sentenza 20-22 novembre 2002, n. 467 (in G.U. 1a s.s. 27/11/2002, n. 47) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 del presente articolo, nella parte in cui non prevede che l'indennità mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido.
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L'indennità di frequenza della Legge 289/1990 riguarda l'assistenza economica ai minori invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti, rappresentando una forma di sostegno sociale integrata con i trattamenti riabilitativi. Consulenti e operatori del settore sociale devono conoscere i requisiti di invalidità civile, la documentazione della frequenza presso centri convenzionati e le condizioni reddituali per l'accesso al beneficio, nonché gli effetti della perequazione automatica sugli importi erogati.
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