Quali attività rientrano nell'ambito di applicazione della Legge 287/1991 e quali normative precedenti vengono abrogate?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 287/1991 disciplina l'insediamento e l'attività dei pubblici esercizi, applicandosi specificamente alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, sia nei locali dell'esercizio che in superfici aperte al pubblico appositamente attrezzate, nonché la somministrazione tramite distributori automatici in locali esclusivamente dedicati a questa attività. La legge abroga diverse normative precedenti, tra cui la Legge 524/1974, parte della Legge 426/1971, e numerosi articoli del Testo Unico di Pubblica Sicurezza del 1931, oltre a disposizioni risalenti al dopoguerra. Rimangono invece ferme le disposizioni della Legge 730/1985 sull'agriturismo e specifiche previsioni della Legge 443/1985 sull'artigianato, in particolare per quanto riguarda la vendita nei locali di produzione. Per le regioni a statuto speciale, l'applicazione della legge è subordinata alla compatibilità con i rispettivi statuti regionali. Questo aggiornamento normativo rappresenta una modernizzazione della disciplina dei pubblici esercizi, eliminando vincoli obsoleti e adattando la regolamentazione alle esigenze contemporanee del settore della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande.
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Riferimento normativo
LEGGE 25 agosto 1991, n. 287
Testo normativo
LEGGE n. 287/1991
# LEGGE 25 agosto 1991, n. 287
## Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita'
dei pubblici esercizi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Ambito di applicazione della legge e abrogazioni espresse 1. La presente legge si applica alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande. Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati. 2. La presente legge si applica altresì alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività. 3. Sono abrogati la legge 14 ottobre 1974, n. 524, e l'articolo 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426 . Restano abrogati gli articoli 89 , 90 , 91 , 95 , 96 , 97 , 98 e 103, terzo e quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , nonchè le disposizioni contenute nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 78 , e 10 luglio 1947, n. 705 , ratificati con legge 22 aprile 1953, n. 342 , e le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1949, n. 478 . 4. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale in quanto compatibili con le norme dei rispettivi statuti. 5. Restano ferme le disposizioni della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonchè l'articolo 5, sesto comma , della legge 8 agosto 1985, n. 443. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge n. 730/1985 reca: "Disciplina dell'agriturismo". - Si trascrive il sesto comma dell'art. 5 della legge n. 443/1985 (Legge quadro per l'artigianato): "Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 , fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali".
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La Legge 287/1991 è il riferimento principale per chi opera nel settore della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, disciplinando insediamento e attività dei pubblici esercizi. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per questioni relative a autorizzazioni amministrative, classificazione delle attività commerciali, distributori automatici e compatibilità con normative regionali speciali. È correlata alla Legge 443/1985 sull'artigianato e alla Legge 730/1985 sull'agriturismo per aspetti di sovrapposizione normativa.
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