Rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui
al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.
Qual è lo scopo del Decreto-Legge 273/1996 e quali risorse finanziarie stanzia per l'agricoltura?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 273/1996 è un provvedimento di rifinanziamento degli interventi agricoli programmati in precedenza dal decreto-legge 727/1994. Il decreto aumenta lo stanziamento originario di 800 miliardi di lire di ulteriori 875 miliardi di lire, per un totale di 1.675 miliardi, al fine di garantire la completa attuazione dei programmi agricoli previsti per l'anno 1995. Questo riguarda direttamente le aziende agricole e gli enti che operano nel settore agroalimentare e forestale, i quali potevano accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale, inclusi i danni da eventi calamitosi eccezionali per colture assicurabili. Il decreto prevede che il Ministero delle risorse agricole presenti una relazione al Parlamento entro il 30 luglio 1996 descrivendo il grado di utilizzo delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, con parere delle commissioni parlamentari competenti entro venti giorni. Le variazioni di bilancio necessarie sono autorizzate al Ministro del tesoro mediante propri decreti, con oneri a carico dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 17 maggio 1996, n. 273
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 273/1996
# DECRETO-LEGGE 17 maggio 1996, n. 273
## Rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui
al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al rifinanziamento del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46 , per assicurare la prosecuzione degli interventi programmati in agricoltura, nonchè di consentire alle aziende agricole di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale, anche per i danni prodotti da eventi calamitosi eccezionali a carico di colture ammissibili all'assicurazione agevolata che non siano state di fatto assicurate; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Al fine di consentire la completa attuazione degli interventi in agricoltura previsti per l'anno 1995, lo stanziamento di lire 800 miliardi di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46 , recante, tra l'altro, norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura, è aumentato di lire 875 miliardi. 2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, (( di intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui alla legge 4 dicembre 1993, n. 491 , entro il 30 luglio 1996, presenta )) apposita relazione al Parlamento con la quale si descrive il grado di utilizzazione delle risorse finanziarie rese complessivamente disponibili. (( Le commissioni parlamentari competenti esprimono il parere entro venti giorni)) . 3. All'onere di cui al comma 1 si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. 4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Il Decreto-Legge 273/1996 riguarda il rifinanziamento di interventi agricoli, stanziamenti di bilancio e fondi di solidarietà nazionale per il settore agroalimentare. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per comprendere le risorse disponibili per indennizzi da calamità, interventi compensativi e accesso ai programmi agricoli programmati. È rilevante per aziende agricole che richiedono contributi, assicurazioni agevolate e compensazioni per danni eccezionali.
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