Quali sono le modifiche apportate dalla Legge 271/1991 alle norme di ineleggibilità per la Camera dei deputati?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 271/1991 modifica l'articolo 7 del Testo Unico n. 361/1957, che disciplina le cause di ineleggibilità per i candidati alla Camera dei deputati. In particolare, la legge aggiorna l'elenco dei soggetti pubblici che non possono essere eletti, sostituendo il generico riferimento ai "prefetti" con una specificazione più dettagliata che include i commissari del Governo per le diverse regioni (ordinarie, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta) e i commissari per le province autonome di Trento e Bolzano. La modifica estende inoltre il concetto di "cessazione dalle funzioni" includendo non solo le dimissioni formali, ma anche il trasferimento, la revoca dell'incarico, il comando o il collocamento in aspettativa. Infine, la legge precisa che il termine per cessare dalle funzioni in caso di scioglimento anticipato della Camera decorre dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, anziché dalla semplice data del decreto. Queste modifiche rispondono all'esigenza di chiarire e uniformare le regole di incompatibilità tra cariche pubbliche e candidatura parlamentare, garantendo una maggiore trasparenza nei procedimenti elettorali.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 11 agosto 1991, n. 271
Testo normativo
LEGGE n. 271/1991
# LEGGE 11 agosto 1991, n. 271
## Modifiche ai procedimenti elettorali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA P R O M U L G A la seguente legge: Art. 1 1. All'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , di seguito denominato testo unico n. 361 del 1957 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, lettera f), le parole: "i prefetti o chi ne fa le veci" sono sostituite dalle seguenti: "i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche"; b) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa"; c) al sesto comma, le parole: "data del decreto di scioglimento" sono sostituite dalle seguenti: "data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - L' art. 7 del testo unico n. 361/1957 , come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art. 7. - Non sono eleggibili: a) i deputati regionali o consiglieri regionali; b) i presidenti delle giunte provinciali; c) i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza; e) i capi di gabinetto dei Ministri; f) il rappresentante del Governo presso la regione autonoma della Sardegna, il commissario dello Stato nella regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche; g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza; h) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale. Le cause di ineleggibilità, di cui al comma precedente, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati. Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del predetto comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui cui alle predette lettere a), b) e c). Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 11. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.".
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 271/1991 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Legge 271/1991 riguarda le cause di ineleggibilità, l'incompatibilità tra cariche pubbliche e mandato parlamentare, e le norme sulla cessazione dalle funzioni. È rilevante per chi analizza i requisiti di candidabilità, le incompatibilità amministrative e le procedure di scioglimento della Camera dei deputati, nonché per comprendere il quadro normativo sulle elezioni politiche e le limitazioni imposte ai pubblici ufficiali.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.