Legge

Legge 265/1991

Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato.

Pubblicato: 22/08/1991 In vigore dal: 08/08/1991 Documento ufficiale

Quali sono le regole per il calcolo del trattamento economico e della quiescenza del personale di magistratura secondo la Legge 265/1991?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 265/1991 disciplina il trattamento economico e la pensione (quiescenza) dei magistrati e del personale equiparato, stabilendo criteri specifici per il calcolo degli stipendi e dei benefici pensionistici. La norma si applica al personale di magistratura ordinaria, amministrativa, militare e agli avvocati dello Stato, escludendo dalla valutazione retributiva gli elementi derivanti da posizioni personali, incarichi non generalizzati o trattamenti più favorevoli conseguiti in altri settori. In pratica, quando un magistrato accede a una nuova carriera o viene promosso, il suo stipendio viene calcolato considerando solo l'anzianità effettiva di servizio prestato nella posizione precedente, con incrementi percentuali specifici (3%, 2%, 1,5%) a seconda della qualifica. La legge prevede che eventuali maggiori trattamenti già in godimento derivanti da interpretazioni diverse vengono conservati personalmente ma riassorbiti gradualmente con la normale progressione di carriera o con i futuri miglioramenti pensionistici, evitando così cumuli indebiti.

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Riferimento normativo

LEGGE 8 agosto 1991, n. 265

Testo normativo

LEGGE n. 265/1991 # LEGGE 8 agosto 1991, n. 265 ## Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Nei confronti del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97 , ed ai fini dell'applicazione dell' articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869 , fatta salva la parità di trattamento retributivo riconosciuta dalle vigenti disposizioni nell'ambito dell'ordine di appartenenza, è esclusa la valutazione di elementi retributivi derivanti da posizioni personali di stato, ovvero spettanti per effetto di incarichi o funzioni non aventi carattere di generalità, ovvero derivanti dal mantenimento di più favorevoli trattamenti economici comunque conseguiti in settori diversi dalle carriere dirigenziali dell'Amministrazione dello Stato o equiparate, ovvero dalle carriere di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97 . 2. I trattamenti stipendiali derivanti dall'applicazione dell' articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869 , rendono non ulteriormente valutabile ogni altra anzianità prevista dall' articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425 . 3. Nel caso di accesso a carriere di magistratura mediante concorso di primo grado, non si applicano i trattamenti di maggior favore eventualmente in godimento, previsti dall' articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869 . 4. Per importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza, di cui all' articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425 , deve intendersi l'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella posizione di provenienza. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo previsto dall' articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425 , è determinato con esclusivo riferimento alle anzianità minime richieste dall'ordinamento di appartenenza o, laddove non previste, alle effettive anzianità di servizio. 6. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle stabilite dal comma 4, sono conservati ad personam e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge n. 97/1979 reca: "Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato". - Il testo dell' art. 4, terzo comma, del D.L. n. 681/1982 (Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato) è il seguente: "Per il personale militare, in caso di promozione a colonnello o grado superiore, se più favorevole, continua ad applicarsi la norma di cui all' art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 , e succes- sive modificazioni ed integrazioni. Al personale con stipendio inferiore a quello spettante al collega con pari o minore anzianità di servizio, ma promosso successivamente è attribuito lo stipendio di quest'ultimo". - Il testo degli articoli 4 e 5 della legge n. 425/1984 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati) è il seguente: "Art. 4. - La determinazione dei nuovi stipendi di cui all'art. 3 è effettuata sulla base degli anni di effettivo servizio prestato in magistratura fino al 30 giugno 1983 con le modalità indicate nei commi seguenti. I periodi di servizio e di attività professionale, richiesti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle carriere di magistratura e di avvocatura dello Stato, sono riconosciuti, in favore dei magistrati e degli avvocati dello Stato nominati a seguito di pubblico concorso, nella misura fissa di cinque anni e sono valutati attribuendo un beneficio del 3 per cento per ciascun anno, da calcolare sullo stipendio o livello retributivo iniziali dell'attuale carriera di appartenenza. Ai fini esclusivamente economici si considera prestato nella qualifica di consigliere di Stato o della Corte dei conti il periodo di servizio eventualmente svolto nella posizione di dirigente generale dello Stato o di pubbliche amministrazioni. Per i consiglieri di Stato o della Corte dei conti di nomina governativa che non abbiano ricoperto la posizione di dirigente generale dello Stato o di pubbliche amministrazioni, la determinazione dei nuovi stipendi è effettuata valutando ai soli fini economici, all'atto dell'immissione in ruolo, un'anzianità convenzionale nella qualifica di cinque anni, salva la possibilità di optare per il trattamento più favorevole. I servizi prestati dai magistrati nelle qualifiche inferiori a quelle di appartenenza sono valutati attribuendo, per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi del relativo periodo, un beneficio pari al 3 per cento dello stipendio iniziale della qualifica inferiore a quella di magistrato di corte di appello, al 2 per cento dello stipendio iniziale della qualifica di magistrato di corte di appello o equiparato, all'1,50 per cento dello stipendio iniziale della qualifica di magistrato di cassazione e di magistrato di cassazione nominato alle funzioni direttive ed equiparate. L'importo complessivo del beneficio derivante dall'applicazione dei precedenti commi si aggiunge allo stipendio iniziale della qualifica rivestita e all'ammontare così ottenuto si somma l'incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica stessa. L'eventuale collocazione del nuovo stipendio tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico o tra due aumenti periodici comporta la corresponsione di tale stipendio e il collocamento del personale alla classe o aumento periodico immediatamente inferiore allo stipendio medesimo. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione ai fini economici, va considerata per l'ulteriore progressione economica. La temporizzazione della differenza tra i suddetti stipendi è espressa in mesi ed è pari a ventiquattro volte la differenza stessa divisa per l'importo della classe o dello scatto in corso di maturazione. Le anzianità maturate nelle carriere di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 , diverse da quella di appartenenza, sono valutate tenendo conto dell'equiparazione esistente tra le diverse qualifiche delle varie magistrature e dell'avvocatura dello Stato. In ogni caso, agli effetti di quanto previsto dal quinto e sesto comma, per il personale che ha conseguito la nomina a magistrato di corte d'appello o a magistrato di cassazione a seguito del concorso per esami previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1 , e successive modificazioni ed integrazioni, l'anzianità viene determinata in misura pari a quella riconosciuta al magistrato di pari qualifica con maggiore anzianità effettiva che lo segue nel ruolo. I consiglieri e i vice procuratori generali della Corte dei conti nonchè gli avvocati dello Stato alla terza classe di stipendio conseguono, rispettivamente, il trattamento economico della qualifica superiore e la classe di stipendio superiore al compimento dell'anzianità di complessivi sedici anni di carriera o otto anni di qualifica o classe di stipendio. Agli effetti della presente legge le categorie degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato si considerano appartenenti a carriere distinte. Le disposizioni di cui ai commi dal secondo all'undicesimo si applicano anche nei confronti del personale che consegue la nomina in magistratura o in avvocatura dello Stato successivamente alla data prevista dal primo comma. Fermo il disposto del secondo, terzo, quarto e quinto comma, sono escluse le anzianità convenzionali di qualsiasi genere in precedenza riconosciute. Art. 5. - Al personale promosso alla qualifica o pervenuto al livello retributivo superiori successivamente al 1› luglio 1983 compete lo stipendio iniziale previsto per la nuova posizione, maggiorato dell'importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza".

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