Cosa regola la Legge 264/1991 e chi può svolgere attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 264/1991 disciplina l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, definendola come lo svolgimento di compiti di consulenza, assistenza e adempimenti specifici relativi alla circolazione di veicoli e natanti a motore, prestati a titolo oneroso. La norma si applica a chiunque svolga professionalmente questa attività per conto di soggetti interessati, stabilendo un quadro normativo per regolamentare il settore della consulenza automobilistica e della navigazione. La legge rimanda a una tabella A allegata per l'elenco dettagliato degli adempimenti e delle prestazioni che rientrano in questa definizione. Questa disciplina è rilevante per i consulenti del settore automobilistico, gli agenti di pratiche auto, i professionisti che assistono clienti in materia di circolazione stradale e fluviale, nonché per le aziende che offrono servizi di intermediazione e consulenza nel trasporto.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 8 agosto 1991, n. 264
Testo normativo
LEGGE n. 264/1991
# LEGGE 8 agosto 1991, n. 264
## Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto 1. Ai fini della presente legge, per attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonchè di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla presente legge e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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La Legge 264/1991 è il riferimento normativo per chi opera nel settore della consulenza automobilistica, pratiche auto, intermediazione per la circolazione di veicoli e natanti a motore. Consulenti, agenti di pratiche e professionisti del settore la consultano per comprendere gli adempimenti obbligatori, le prestazioni consentite e i requisiti per esercitare legittimamente l'attività di consulenza per i mezzi di trasporto.
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