Quali aumenti di pensione stabilisce la Legge 261/1991 per i mutilati e gli invalidi di guerra?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 261/1991 interviene sui trattamenti pensionistici di guerra, aumentando gli importi base delle pensioni erogate ai mutilati e agli invalidi di guerra a partire dal 1° gennaio 1991. La normativa si applica a otto categorie di beneficiari, classificate secondo il grado di invalidità o mutilazione riportata durante il servizio militare in guerra. Gli aumenti sono differenziati per categoria: la prima categoria (più grave) riceve un incremento annuo di 300.000 lire, mentre l'ottava categoria (meno grave) riceve 90.000 lire annue. Questi importi rappresentano un adeguamento economico dei trattamenti pensionistici già previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1978. La legge modifica la tabella C allegata al testo unico sulle pensioni di guerra, garantendo un riconoscimento economico progressivo in base alla gravità della condizione del beneficiario.
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Riferimento normativo
LEGGE 8 agosto 1991, n. 261
Testo normativo
LEGGE n. 261/1991
# LEGGE 8 agosto 1991, n. 261
## Norme concernenti misura e disciplina dei trattamenti
pensionistici di guerra.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Pensioni ed assegni 1. I trattamenti pensionistici base di cui alla tabella C annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , come da ultimo sostituita dalla legge 29 dicembre 1990, n. 422 , sono aumentati, a decorrere dal 1› gennaio 1991, dei seguenti importi annui: 1a categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000 2a categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270.000 3a categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240.000 4a categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210.000 5a categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.000 6a categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000 7a categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 8a categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.000 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - La tabella C annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915/1978 , riguarda il trattamento spettante ai mutilati ed invalidi di guerra.
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La Legge 261/1991 disciplina i trattamenti pensionistici di guerra, interessando mutilati e invalidi di guerra classificati in otto categorie secondo il grado di invalidità. Commercialisti e consulenti che gestiscono pratiche previdenziali devono conoscere questa normativa per il calcolo corretto delle pensioni di guerra, gli aumenti annuali e i riferimenti al D.P.R. 915/1978 come testo unico di riferimento per le norme in materia di pensioni di guerra.
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