Legge

Legge 26/1991

Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, recante ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.

Pubblicato: 28/01/1991 In vigore dal: 15/01/1991 Documento ufficiale

Quali sono i compensi mensili previsti per i medici incaricati negli istituti penitenziari secondo la Legge 26/1991?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 26/1991 modifica l'ordinamento del personale sanitario negli istituti di prevenzione e pena, stabilendo un sistema di compensi mensili lordi per i medici incaricati a decorrere dal 1° gennaio 1991. Il compenso base è fissato in L. 930.000 mensili, con possibilità di aumenti periodici costanti del 2,50% ogni biennio di permanenza senza demerito. Per i medici che operano in sedi specifiche indicate nella tabella B allegata, il compenso sale a L. 1.060.000 mensili, mentre coloro che dirigono i servizi sanitari negli istituti della tabella C ricevono un compenso aggiuntivo di L. 84.000 mensili. La normativa prevede che i compensi possono essere rideterminati ogni tre anni con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia, in concerto con il Ministro del Tesoro, tenendo conto dell'incremento del costo della vita secondo gli indici ISTAT e delle indicazioni della Federazione nazionale degli ordini dei medici. Per i medici che svolgono anche prestazioni medico-legali verso il Corpo di polizia penitenziaria, è previsto un compenso specifico determinato dalla tabella F allegata.

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Riferimento normativo

LEGGE 15 gennaio 1991, n. 26

Testo normativo

LEGGE n. 26/1991 # LEGGE 15 gennaio 1991, n. 26 ## Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, recante ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. L' articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 , e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 38 (Compenso mensile). - 1. A decorrere dal 1› gennaio 1991, al medico incaricato spetta un compenso mensile lordo di L. 930.000. Tale compenso si riferisce alla posizione iniziale di ciascun medico ed è suscettibile di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza nell'incarico senza demerito. 2. Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti penitenziari situati nelle sedi indicate nella tabella B allegata alla presente legge, spetta un compenso mensile lordo di L. 1.060.000. 3. Ai medici incaricati, i quali siano in modo permanente preposti alla direzione dei servizi sanitari negli istituti penitenziari di cui alla tabella C allegata alla presente legge, spetta un compenso aggiuntivo mensile lordo di L. 84.000. 4. Per i medici incaricati che fruiscono del compenso indicato nel comma 2 gli aumenti periodici costanti operano soltanto sul compenso mensile lordo di L. 930.000. 5. Il compenso mensile lordo, di cui ai commi 1 e 2, può essere rideterminato, entro il mese di gennaio di ogni triennio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, tenute presenti le indicazioni della Federazione nazionale degli ordini dei medici ed in relazione all'incremento del costo della vita, secondo le variazioni degli indici ISTAT, sopravvenuto nell'ultimo triennio. 6. Le tabelle B e C allegate alla presente legge possono essere modificate, in relazione al mutamento delle condizioni di fatto che giustificano l'inclusione della sede nelle tabelle stesse, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro. 7. Al medico incaricato, il quale svolge prestazioni sanitarie e medico-legali nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria, è attribuito un compenso mensile lordo stabilito dalla tabella F allegata alla presente legge". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

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La Legge 26/1991 disciplina i compensi del personale sanitario negli istituti penitenziari, affrontando questioni di retribuzione, scatti di anzianità e indennità aggiuntive. Amministratori penitenziari e responsabili delle risorse umane consultano questa normativa per gestire stipendi, rivalutazioni ISTAT e tabelle di sede. Il riferimento normativo è essenziale per contabilizzare costi del personale medico, accantonamenti per aumenti periodici e variazioni retributive negli enti pubblici penitenziari.

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