Quali sono i requisiti e le condizioni che deve rispettare il prosciutto per poter utilizzare la denominazione di origine "Prosciutto di Parma"?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 26/1990 stabilisce le regole per la protezione e l'utilizzo della denominazione di origine "Prosciutto di Parma", riservandola esclusivamente ai produttori che rispettano specifici criteri. Il prosciutto può fregiarsi di questa denominazione solo se ottenuto da cosce fresche di suini nati, allevati e macellati in zone geografiche determinate dal regolamento di esecuzione, garantendo così la tracciabilità e l'origine nazionale del prodotto. La normativa prevede che il prosciutto sia munito di un contrassegno permanente che ne consenta l'identificazione univoca e che sia stagionato nella zona tipica di produzione per un periodo minimo stabilito dalla legge. Questa disciplina riguarda i produttori di prosciutto, i commercianti e gli importatori, imponendo loro il rispetto di standard qualitativi e procedurali rigorosi per poter commercializzare il prodotto con la denominazione protetta, tutelando così sia i consumatori che i produttori legittimi da contraffazioni e imitazioni.
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Riferimento normativo
LEGGE 13 febbraio 1990, n. 26
Testo normativo
LEGGE n. 26/1990
# LEGGE 13 febbraio 1990, n. 26
## Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma".
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (( (Denominazione del prodotto) 1. La denominazione di origine "Prosciutto di Parma" riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, è riservata esclusivamente al prosciutto, munito di contrassegno atto a consentirne in via permanente la identificazione, ottenuto dalle cosce fresche di suini nazionali nati, allevati e macellati nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge, prodotto secondo le prescrizioni della presente legge e stagionato nella zona tipica di produzione per il periodo minimo di cui agli articoli seguenti ))
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La Legge 26/1990 è il riferimento normativo per la protezione delle denominazioni di origine nel settore agroalimentare, disciplinando specificamente il "Prosciutto di Parma" come indicazione geografica protetta. Aziende produttrici, commercianti e consulenti del settore agroalimentare consultano questa legge per comprendere i requisiti di tracciabilità, certificazione di origine, marchi collettivi e le sanzioni per uso abusivo della denominazione.
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