Quali sono le disposizioni del Decreto-Legge 259/2006 in materia di intercettazioni telefoniche illegali e come deve procedere il pubblico ministero nel caso di acquisizione illecita di dati?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 259/2006 introduce misure urgenti per contrastare la detenzione illegale e la diffusione indebita di contenuti derivanti da intercettazioni telefoniche e telematiche effettuate illecitamente. La norma si applica a tutti i documenti, supporti e atti contenenti dati di conversazioni acquisiti in violazione di legge, riguardando magistrati, forze dell'ordine e chiunque sia coinvolto in procedimenti penali. Il pubblico ministero, una volta acquisiti tali materiali, deve immediatamente secretarli e custodirli in luogo protetto, vietando qualsiasi copia e utilizzo del contenuto. Entro 48 ore il PM chiede al giudice per le indagini preliminari la distruzione dei documenti, il quale fissa un'udienza entro 10 giorni dove tutte le parti interessate possono presentare difese. Se il giudice accerta l'illecitezza dell'intercettazione, ordina la distruzione immediata in presenza del PM e dei difensori, redigendo verbale delle operazioni senza riferimenti al contenuto dei materiali distrutti.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 22 settembre 2006, n. 259
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 259/2006
# DECRETO-LEGGE 22 settembre 2006, n. 259
## Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di
intercettazioni telefoniche.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure volte a rafforzare le misure di contrasto alla detenzione illegale di contenuti e dati relativi ad intercettazioni effettuate illecitamente, nonchè ad informazioni illegalmente raccolte; Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di apprestare più incisive misure atte ad evitare l'indebita diffusione e comunicazione di dati od elementi concernenti conversazioni telefoniche o telematiche illecitamente intercettate o acquisite, nonchè di informazioni illegalmente raccolte e, nel contempo, di garantire adeguate forme di indennizzo alle vittime di fatti illeciti in materia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2006; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. L' articolo 240 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art. 240. (Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali). - 1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti nè in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato. ((2. Il pubblico ministero dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto non può essere utilizzato. 3. Il pubblico ministero, acquisiti i documenti, i supporti e gli atti di cui al comma 2, entro quarantotto ore, chiede al giudice per le indagini preliminari di disporne la distruzione. 4. Il giudice per le indagini preliminari entro le successive quarantotto ore fissa l'udienza da tenersi entro dieci giorni, ai sensi dell'articolo 127, dando avviso a tutte le parti interessate, che potranno nominare un difensore di fiducia, almeno tre giorni prima della data dell'udienza. 5. Sentite le parti comparse, il giudice per le indagini preliminari legge il provvedimento in udienza e, nel caso ritenga sussistenti i presupposti di cui al comma 2, dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al medesimo comma 2 e vi dà esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti. 6. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2 nonchè delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto degli stessi documenti, supporti e atti)) ".
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 259/2006 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Decreto-Legge 259/2006 è il riferimento normativo per intercettazioni telefoniche illegali, secretazione di atti, distruzione di documenti e tutela della riservatezza. Magistrati, avvocati e operatori della giustizia lo consultano per questioni di illecita acquisizione di dati, violazione del diritto alla privacy, procedura di distruzione e indennizzo delle vittime di intercettazioni abusive.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.