Legge

Legge 257/1996

Disposizioni urgenti sulle modalita' di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Pubblicato: 13/05/1996 In vigore dal: 10/05/1996 Documento ufficiale

Quali sono le modalità uniformate di espressione del voto introdotte dal Decreto-Legge 257/1996 per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica?

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Il Decreto-Legge 257/1996 interviene per uniformare le modalità di votazione tra Camera e Senato, risolvendo confusione e contestazioni che si erano verificate nelle precedenti consultazioni elettorali. La normativa si applica alle elezioni politiche e riguarda tutti gli elettori italiani chiamati a votare per entrambe le camere. In pratica, il decreto stabilisce che l'elettore deve tracciare un solo segno con la matita nel rettangolo contenente il cognome e nome del candidato preferito e il relativo contrassegno, sia per le elezioni uninominali che per la scelta della lista. La modalità è identica per Camera e Senato, eliminando così gli equivoci precedenti. Aspetto rilevante è che il decreto prevede anche l'indicazione chiara di queste modalità sui manifesti con le candidature e su ciascuna scheda di votazione, garantendo trasparenza e uniformità nel procedimento di voto. Una disposizione specifica riguarda la Valle d'Aosta, dove la scheda deve recare diciture in doppia lingua (italiana e francese).

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 10 maggio 1996, n. 257

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 257/1996 # DECRETO-LEGGE 10 maggio 1996, n. 257 ## Disposizioni urgenti sulle modalita' di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Considerato che le differenti modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati rispetto a quelle stabilite per le elezioni del Senato della Repubblica hanno ingenerato, nelle precedenti consultazioni politiche, equivoci e disorientamento nel corpo elettorale, con conseguenti contestazioni, in sede di scrutinio, sulla validità del voto espresso; Considerato che l'anticipato scioglimento delle Camere non consente al Governo l'esercizio dell'iniziativa legislativa prevista dall' articolo 71 della Costituzione ; Ritenuta, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di uniformare le modalità di espressione del voto, nonchè di evidenziare tali modalità sul manifesto contenente le candidature e le liste di candidati e su ciascuna scheda di votazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'interno; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Al secondo comma dell'articolo 58 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , come modificato dall' articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 4 agosto 1993, n. 277 , e dall' articolo 2, comma 1, lettera e), n. 2), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 , il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita, sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il cognome e nome del candidato preferito ed il contrassegno o i contrassegni relativi e, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta". 2. L'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 , è sostituito dal seguente: "Art. 14. - 1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato prescelti. Sono vietati altri segni o indicazioni". (( 2-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 , è aggiunto il seguente: " 4 -bis. La scheda elettorale per l'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese"))

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Il Decreto-Legge 257/1996 disciplina le modalità di espressione del voto per le elezioni politiche, affrontando questioni di uniformità procedurale tra Camera e Senato. La normativa è rilevante per amministratori elettorali, scrutatori e organi di governo locale che gestiscono le consultazioni, nonché per garantire la validità del voto e prevenire contestazioni in sede di scrutinio. I termini chiave includono: scheda di votazione, contrassegno elettorale, collegio uninominale, lista proporzionale e validità del voto.

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