Quali prestazioni previdenziali e assistenziali eroga l'Ente nazionale di previdenza per i consulenti del lavoro secondo la Legge 249/1991?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 249/1991 disciplina l'attività dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro, stabilendo le prestazioni che deve corrispondere ai propri iscritti. L'Ente eroga quattro tipologie principali di pensioni: pensioni di vecchiaia (al raggiungimento dell'età), pensioni di anzianità (per chi ha versato contributi per un determinato periodo), pensioni di inabilità e invalidità (per chi perde la capacità lavorativa), e pensioni ai superstiti per reversibilità o indirette (in caso di morte dell'iscritto). Oltre alle pensioni, l'Ente può corrispondere provvidenze straordinarie per situazioni particolari. Tutte le prestazioni sono erogate su richiesta dell'avente diritto, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (per anzianità e invalidità) o dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento (per vecchiaia e reversibilità). Un aspetto rilevante è il regime di cumulabilità: le pensioni di vecchiaia, anzianità e inabilità non possono essere cumulate tra loro, mentre le pensioni di vecchiaia, anzianità e reversibilità sono compatibili con altri trattamenti pensionistici pubblici o privati.
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Riferimento normativo
LEGGE 5 agosto 1991, n. 249
Testo normativo
LEGGE n. 249/1991
# LEGGE 5 agosto 1991, n. 249
## Riforma dell'Ente di previdenza ed assistenza per i consulenti del
lavoro.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (Prestazioni) 1. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro, di seguito denominato "Ente", corrisponde le seguenti pensioni: a) di vecchiaia; b) di anzianità; c) di inabilità e di invalidità; d) ai superstiti, di reversibilità o indirette. 2. L'Ente corrisponde provvidenze straordinarie. 3.Tutte le prestazioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese succesivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c) del comma, 1, e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere a) e d) del medesimo comma. 4. Le pensioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non sono cumulabili tra loro. Le pensioni di vecchiaia, di anzianità e di reversibilità sono compatibili con altri trattamenti pensionistici. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi del'art. 10, comma 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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La Legge 249/1991 è il riferimento normativo per le prestazioni previdenziali dei consulenti del lavoro, disciplinando pensioni di vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità e reversibilità. Consulenti del lavoro e studi professionali consultano questa norma per comprendere diritti pensionistici, cumulabilità dei trattamenti e decorrenza delle prestazioni. Il regime di compatibilità con altri trattamenti pensionistici è rilevante per la pianificazione previdenziale dei professionisti iscritti all'Ente.
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