Modifica dell'articolo 6 della legge 7 aprile 1989, n. 128, recante: "Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981".
Quali sono i termini e le modalità di conclusione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sulla ricostruzione post-terremoto in Basilicata e Campania?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 246/1990 modifica l'articolo 6 della legge istitutiva della commissione parlamentare d'inchiesta che doveva verificare l'attuazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo nei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981. La norma stabilisce che la commissione deve completare i propri lavori entro quattordici mesi dal suo insediamento, fissando così un termine perentorio per la conclusione dell'inchiesta. Entro il medesimo termine, la commissione è obbligata a presentare alle Camere una relazione complessiva, accompagnata dai verbali delle sedute e dalla documentazione utilizzata durante l'inchiesta. La legge prevede un'eccezione: la commissione può disporre diversamente per taluni documenti e atti qualora sussistano esigenze legate a procedimenti penali in corso, garantendo così la riservatezza quando necessario per non compromettere indagini giudiziarie parallele. Questa disposizione rappresenta un meccanismo di controllo parlamentare sulla gestione della ricostruzione post-sismica, con l'obiettivo di accertare l'efficacia e la corretta implementazione degli interventi pubblici.
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Riferimento normativo
LEGGE 8 agosto 1990, n. 246
Testo normativo
LEGGE n. 246/1990
# LEGGE 8 agosto 1990, n. 246
## Modifica dell'articolo 6 della legge 7 aprile 1989, n. 128,
recante: "Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta
sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo
dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti
del novembre 1980 e febbraio 1981".
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. L' articolo 6 della legge 7 aprile 1989, n. 128 , recante: "Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981", è sostituito dal seguente: "Art. 6. - 1. La commissione completa i suoi lavori entro quattordici mesi dal suo insediamento. Entro lo stesso termine presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti e agli atti utilizzati, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la commissione non disponga diversamente". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 agosto 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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La Legge 246/1990 riguarda le commissioni parlamentari d'inchiesta, i procedimenti amministrativi di ricostruzione territoriale e la documentazione di atti pubblici. È rilevante per chi studia il diritto amministrativo, i procedimenti parlamentari e la trasparenza della gestione pubblica dei fondi destinati alla ricostruzione post-sismica.
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