Qual è l'importo del contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi e quali sono gli obblighi di rendicontazione previsti dalla legge?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 24/1996 istituisce un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi a titolo compensativo. L'importo iniziale era fissato in 4.000 milioni di lire a partire dal 1995, successivamente convertito in euro 65.828 dal 2012 secondo l'aggiornamento della Legge 183/2011, e ulteriormente incrementato a 6,5 milioni di euro annui dal 2015 per l'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti. La norma riguarda direttamente l'ente del terzo settore e rappresenta un trasferimento di risorse pubbliche per il sostegno delle attività rivolte alle persone cieche e ipovedenti. L'Unione è tenuta a trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno una relazione dettagliata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, illustrando l'utilizzo dei fondi ricevuti e i risultati conseguiti. Questo obbligo di rendicontazione rappresenta un elemento di accountability e trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche, essenziale per verificare il corretto impiego dei fondi e l'efficacia delle iniziative realizzate.
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Riferimento normativo
LEGGE 12 gennaio 1996, n. 24
Testo normativo
LEGGE n. 24/1996
# LEGGE 12 gennaio 1996, n. 24
## Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana
ciechi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. A decorrere dall'anno 1995 all'Unione italiana ciechi è corrisposto un contributo compensativo annuo di lire 4.000 milioni. 2. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Unione italiana ciechi trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali una relazione sull'impiego dei fondi ad essa trasferiti e sugli eventuali risultati conseguiti. (1) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 4, comma 17) che "Il contributo compensativo annuo concesso all'Unione italiana ciechi ai sensi dell' articolo 1 della legge 12 gennaio 1996, n. 24 , a decorrere dal 2012, è fissato in euro 65.828." ------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 23 dicembre 2014, n. 190 , ha disposto (con l'art. 1, comma 191) che è autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 da assegnare all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di cui al presente articolo.
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La Legge 24/1996 disciplina i trasferimenti di risorse pubbliche a enti del terzo settore, con particolare riferimento a contributi compensativi, rendicontazione amministrativa e obblighi di reporting verso la Pubblica Amministrazione. Commercialisti e consulenti che assistono enti non profit consultano questa normativa per questioni relative a finanziamenti pubblici, tracciabilità dei fondi e adempimenti contabili verso i Dipartimenti ministeriali.
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