Quali sono gli stanziamenti e le modalità di finanziamento statale previsti dal Decreto-Legge 24/1991 per i trasporti locali?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 24/1991 autorizza lo Stato a finanziare gli oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale degli autoferrotranvieri, sottoscritto il 2 ottobre 1989, stanziando 730 miliardi di lire per l'anno 1991. Questo provvedimento riguarda sia i servizi di trasporto pubblico locale gestiti dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, sia i servizi ferroviari e gli autoservizi di competenza statale. La ripartizione dei fondi avviene in due quote distinte: una destinata alle amministrazioni regionali e provinciali autonome, l'altra ai servizi ferroviari e automobilistici statali, proporzionalmente all'incremento retributivo pro capite del personale dipendente. Il Ministro dei trasporti, in concerto con il Ministro del tesoro, provvede mediante decreti specifici ad assegnare a ciascuna regione, provincia autonoma e azienda esercente l'ammontare dovuto, previa consultazione della Conferenza permanente Stato-Regioni.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1991, n. 24
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 24/1991
# DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1991, n. 24
## Disposizioni urgenti in materia di trasporti locali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di autorizzare il concorso dello Stato nel finanziamento degli oneri finanziari conseguenti al rinnovo del contratto collettivo per gli autoferrotranvieri; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1991; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. È autorizzato il concorso dello Stato nel finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto nazionale collettivo degli autoferrotranvieri, siglato il 2 ottobre 1989, nella misura di lire 730 miliardi per l'anno 1991. 2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro, provvede a ripartire, con riferimento alla quota di incremento retributivo pro capite del personale dipendente, l'importo di lire 730 miliardi di cui al comma 1 in due quote, di cui una destinata alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per i pubblici servizi di propria competenza e l'altra destinata ai servizi ferroviari, sia in concessione che in gestione governativa, ed agli autoservizi di competenza statale. 3. Il Ministro dei trasporti, nell'ambito delle quote di cui al comma 2, provvede, con propri decreti adottati di concerto con il Ministro del tesoro: a) ad assegnare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'ammontare dovuto a ciascuna regione e provincia autonoma; b) a determinare l'ammontare dovuto a ciascuna azienda esercente servizi ferroviari e servizi automobilistici di competenza statale.
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Il Decreto-Legge 24/1991 è il riferimento normativo per il finanziamento statale dei trasporti locali, contratti collettivi nazionali e oneri retributivi del personale. Amministratori pubblici, aziende di trasporto e consulenti aziendali lo consultano per comprendere le modalità di riparto dei fondi pubblici, il concorso dello Stato nei servizi di trasporto e la gestione dei servizi ferroviari in concessione e in regime di gestione governativa.
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