Qual è l'oggetto della Legge 236/1993 e quali sono gli effetti giuridici dei decreti-legge precedentemente emanati?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 236/1993 è un provvedimento di conversione che trasforma in legge ordinaria il decreto-legge 148/1993, emanato dal Governo il 20 maggio 1993 con carattere di urgenza per affrontare interventi a sostegno dell'occupazione. Il decreto-legge, strumento normativo temporaneo, necessitava della conversione parlamentare entro 60 giorni per mantenere efficacia; questa legge ha completato tale procedura con modificazioni rispetto al testo originario. La norma principale (articolo 1) non solo converte il decreto-legge 148/1993, ma dichiara validi anche gli atti e i provvedimenti adottati sulla base di numerosi altri decreti-legge precedenti (emanati tra ottobre 1992 e marzo 1993), salvaguardando gli effetti giuridici e i rapporti sorti durante la loro vigenza. Questo meccanismo di sanatoria era necessario perché alcuni di quei decreti-legge non erano stati convertiti in legge nei termini previsti, rischiando di perdere retroattivamente efficacia. La legge protegge quindi i diritti acquisiti dai cittadini e dalle imprese durante il periodo di vigenza di questi provvedimenti urgenti, evitando vuoti normativi e conseguenze destabilizzanti per l'occupazione.
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Riferimento normativo
LEGGE 19 luglio 1993, n. 236
Testo normativo
LEGGE n. 236/1993
# LEGGE 19 luglio 1993, n. 236
## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57 . 3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1 . 4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 5 dicembre 1992, n. 472, e 1 febbraio 1993, n. 26 . 5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 ottobre 1992, n. 398, 11 dicembre 1992, n. 478, e 12 febbraio 1993, n. 31 .(1) ((2)) La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 luglio 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri GIUGNI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: CONSO --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale con sentenza 29 maggio-1 giugno 1995, n. 218 (in G.U. 1a s.s. 7/6/1995, n. 24) ha dichiarato l'illegittimità "dell'art. 1 della medesima legge n. 236 del 1993 che fa salvi gli effetti prodotti da precedenti analoghe disposizioni di decreti-legge non convertiti ( art. 5 del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478 , art. 5 del decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31 , art. 6, comma 7, del decreto-legge del 10 marzo 1993, n. 57 ), nella parte in cui non prevedono che all'atto di iscrizione nelle liste di mobilità i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidità possono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità nei modi e con gli effetti previsti dagli artt. 2, comma 5 , e 12, comma 2, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299 , convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451 ". --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 22 luglio 2011, n. 234 (in G.U. 1a s.s. 27/7/2011, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonchè dell'articolo 1 della stessa legge n. 236 del 1993 , che ha fatti salvi gli effetti prodotti da analoghe disposizioni di decreti-legge non convertiti ( decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57 , decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1 , decreto-legge 5 dicembre 1992, n. 472 , decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 26 , decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398 , decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478 e decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31 ), nella parte in cui dette norme non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato."
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La Legge 236/1993 riguarda la conversione di decreti-legge in materia di politiche occupazionali e interventi urgenti per l'occupazione, con particolare rilevanza per la sanatoria degli effetti giuridici e dei rapporti sorti durante la vigenza di decreti-legge non convertiti. Consulenti del lavoro e professionisti HR devono conoscere questa normativa per comprendere la validità dei provvedimenti occupazionali emanati tra il 1992 e il 1993, nonché le modifiche apportate dalla Corte Costituzionale in materia di diritti dei lavoratori in mobilità e beneficiari di assegni di invalidità.
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