Legge

Legge 23/2007

Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario ((, nonche' in materia di quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale)).

Pubblicato: 20/03/2007 In vigore dal: 20/03/2007 Documento ufficiale

Quali sono le disposizioni del Decreto-Legge 23/2007 per il ripiano dei disavanzi sanitari regionali e quali obblighi fiscali comporta per le regioni?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 23/2007 interviene sul risanamento dei disavanzi accumulati dal Servizio Sanitario Nazionale nel periodo 2001-2005, prevedendo che lo Stato concorra al ripiano solo per le regioni che sottoscrivono accordi di rientro con il Governo. Le regioni interessate devono impegnarsi nella riduzione strutturale del disavanzo sanitario e destinare risorse specifiche al settore attraverso manovre fiscali proprie, incrementando l'addizionale IRPEF e l'aliquota IRAP entro i limiti previsti. Il decreto autorizza una spesa di 3 miliardi di euro per il 2007, ripartiti tra le regioni sulla base dei debiti accumulati, della capacità fiscale regionale e della partecipazione al finanziamento del fabbisogno sanitario. Le regioni devono pubblicare la delibera di approvazione dell'accordo entro il 27 marzo 2007 nel Bollettino ufficiale regionale, con effetti fiscali dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2006 fino al 2010.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 20 marzo 2007, n. 23

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 23/2007 # DECRETO-LEGGE 20 marzo 2007, n. 23 ## Disposizioni urgenti per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario <em><strong>((, nonche' in materia di quota fissa sulla ricetta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale))</strong></em>. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessit&agrave; ed urgenza di consentire il risanamento strutturale e selettivo dei servizi sanitari regionali in disavanzo e di conseguire gli obiettivi della manovra finanziaria prevista dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007); Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2007; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall' articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 , concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per il periodo 2001-2005 nei confronti delle regioni che: a) al fine della riduzione strutturale del disavanzo nel settore sanitario sottoscrivono l'accordo con lo Stato per i piani di rientro e accedono al fondo transitorio di cui all' articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ; b) al fine dell'ammortamento del debito accumulato fino al 31 dicembre 2005, ai sensi di quanto disposto dalla lettera e) del medesimo articolo 1, comma 796, ed in via ulteriore rispetto all'incremento nella misura massima dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivit&agrave; produttive, destinano al settore sanitario in modo specifico, anche in via alternativa, quote di manovre fiscali gi&agrave; adottate o quote di tributi erariali attribuiti alle regioni stesse ovvero, nei limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in conformit&agrave; ad essa, misure fiscali da attivarsi sul proprio territorio, in modo tale da assicurare complessivamente risorse superiori rispetto a quelle derivanti dal predetto incremento nella misura massima. (( 1-bis. Gli esiti della verifica annuale dei piani di rientro sono tempestivamente trasmessi dal Ministro dell'economia e delle finanze al Presidente della Corte dei conti per le valutazioni di competenza dell'istituto, anche ai fini dell'avvio di un eventuale giudizio di responsabilit&agrave; amministrativa e contabile. )) 2. In deroga all' articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 , per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2006 e per i periodi seguenti fino all'anno 2010, per le regioni che, con delibera della Giunta regionale da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione entro il 27 marzo 2007, approvano l'Accordo stipulato con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e dell'articolo 1, comma 796, lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , l'addizionale all'IRPEF e le maggiorazioni dell'aliquota dell'IRAP si applicano nella misura prevista al comma 174, ultimo periodo, dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004 . Tali incrementi non si applicano nelle regioni nelle quali, in attuazione dell'articolo 1, comma 174, della citata legge n. 311 del 2004 , e successive modificazioni, sia scattato formalmente, in modo automatico, l'innalzamento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e della maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivit&agrave; produttive e, a seguito del raggiungimento dell'accordo con il Governo, di cui all' articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 234 , tale innalzamento non sia stato applicato. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto, settimo ed ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 . 3. Per le finalit&agrave; di cui al comma 1 &egrave; autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 3.000 milioni di euro per l'anno 2007. Le predette disponibilit&agrave; finanziarie sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sulla base dei debiti accumulati fino al 31 dicembre 2005, della capacit&agrave; fiscale regionale e della partecipazione delle regioni al finanziamento del fabbisogno sanitario. Nell'ambito dei predetti piani di rientro sono disciplinate le modalit&agrave; di monitoraggio e di riscontro dell'estinzione dei debiti. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unit&agrave; previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. ((Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma &egrave; trasmesso alle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato del monitoraggio e del riscontro dell'estinzione dei debiti.)) 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze &egrave; autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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