Misure urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di
particolare disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi
di rilascio in determinati comuni.
Quali sono le condizioni e i limiti della sospensione delle procedure esecutive di sfratto previste dal Decreto-Legge 23/2006?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 23/2006 introduce una misura urgente di protezione abitativa rivolta a conduttori di immobili in situazioni di particolare vulnerabilità sociale. La norma sospende per sei mesi le procedure esecutive di rilascio (sfratti) nei comuni con più di un milione di abitanti, a favore di nuclei familiari che includano persone over 65 o disabili gravi (invalidità superiore al 66%), purché non dispongano di altra abitazione né di redditi sufficienti per accedere a una nuova locazione. La sospensione opera automaticamente mediante autocertificazione del conduttore, comunicata al locatore secondo le modalità previste dalla normativa sulla certificazione. Tuttavia, la protezione non si applica in due casi specifici: quando il conduttore non paga regolarmente il canone di locazione e gli oneri accessori, oppure quando il locatore stesso si trova nelle medesime condizioni di disagio abitativo richieste per ottenere la sospensione. Questa disposizione rappresenta un bilanciamento tra la tutela del diritto all'abitazione per categorie fragili e i diritti patrimoniali del proprietario.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 1 febbraio 2006, n. 23
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 23/2006
# DECRETO-LEGGE 1 febbraio 2006, n. 23
## Misure urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di
particolare disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi
di rilascio in determinati comuni.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di contenere il disagio abitativo di alcune categorie di conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio in determinati comuni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2006; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Sospensione delle procedure esecutive di rilascio 1. Al fine di contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali assoggettate a procedure esecutive di rilascio e residenti in comuni con più di un milione di abitanti, sono sospese, per sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure esecutive di sfratto contro conduttori che hanno nel loro nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni o handicappati gravi, purchè non dispongano di altra abitazione, nè di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di un nuovo immobile. 2. Ai fini del presente decreto si considerano handicap gravi quelli comportanti invalidità superiori al sessantasei per cento; agli stessi fini si considerano sufficienti per l'accesso alla locazione di un nuovo immobile requisiti reddituali superiori a quelli previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dal decreto del Ministro dei lavori pubblici di cui all' articolo 11, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 . 3. La sussistenza dei requisiti per la sospensione delle procedure esecutive di rilascio è autocertificata dai soggetti interessati con dichiarazione resa nelle forme di cui all' articolo 4, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148 , e comunicata al locatore ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 4. La sussistenza di tali requisiti può essere contestata dal locatore nelle forme di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185 . 4. La sospensione non opera in caso di mancato regolare pagamento del canone di locazione e dei relativi oneri accessori. La sospensione non opera, altresì, in danno del locatore che dimostri, nelle forme di cui al comma 3, di trovarsi nelle stesse condizioni richieste dal presente articolo per ottenere la sospensione medesima.
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Il Decreto-Legge 23/2006 disciplina la sospensione delle procedure esecutive di sfratto, gli obblighi di autocertificazione dei requisiti abitativi, e la tutela dei conduttori in disagio abitativo. La norma interessa commercialisti e consulenti che assistono proprietari immobiliari in materia di locazioni, diritti reali, procedure esecutive e protezione dei soggetti vulnerabili secondo il diritto civile e amministrativo.
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