Proroga del termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 marzo 1988, n. 94, per l'ultimazione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.
Cosa stabilisce la Legge 229/1991 riguardo ai termini di lavoro della commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 229/1991 è un provvedimento normativo che proroga il termine entro il quale la commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari deve completare i suoi lavori e riferire al Parlamento. Originariamente, secondo la legge 94/1988, la commissione aveva una durata di tre anni per svolgere le sue indagini; questa legge estende tale scadenza fino al 30 giugno 1992. La commissione aveva il compito di verificare l'attuazione delle leggi antimafia, accertare l'adeguatezza della normativa vigente, valutare i mutamenti del fenomeno mafioso e formulare proposte legislative e amministrative. La proroga si è resa necessaria per permettere alla commissione di completare adeguatamente le sue complesse investigazioni su un fenomeno criminale di grande rilevanza nazionale. Questo tipo di provvedimento è tipico quando gli organi parlamentari d'inchiesta necessitano di tempi aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente previsti per concludere lavori di particolare complessità e importanza strategica.
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Riferimento normativo
LEGGE 27 luglio 1991, n. 229
Testo normativo
LEGGE n. 229/1991
# LEGGE 27 luglio 1991, n. 229
## Proroga del termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge
23 marzo 1988, n. 94, per l'ultimazione dei lavori della commissione
parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre
associazioni criminali similari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il termine previsto dall' articolo 1, comma 1, della legge 23 marzo 1988, n. 94 , entro il quale la commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari deve ultimare i suoi lavori riferendo al Parlamento, è prorogato fino al 30 giugno 1992. AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge n. 94/1988 (Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari) è il seguente: "1. È istituita, per la durata di tre anni, a norma dell' articolo 82 della Costituzione , una commissione parlamentare di inchiesta con il compito di: a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646 , e delle altre leggi dello Stato, nonchè degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso; b) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria; c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni; d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente".
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La Legge 229/1991 riguarda la proroga dei termini per commissioni parlamentari d'inchiesta, in particolare quella istituita dalla legge 94/1988 sulla mafia e associazioni criminali similari. Il provvedimento è rilevante per chi studia il diritto parlamentare, l'ordinamento della Repubblica e i meccanismi di controllo e inchiesta del Parlamento italiano secondo l'articolo 82 della Costituzione.
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