Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno
dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni
internazionali delle forze armate e di polizia. (10G0257)
Quali sono gli stanziamenti e gli interventi autorizzati dal Decreto-Legge 228/2010 per l'Afghanistan e il Pakistan nel primo semestre 2011?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 228/2010, emanato il 29 dicembre 2010, autorizza una serie di interventi di cooperazione allo sviluppo e stabilizzazione in Afghanistan e Pakistan per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2011. La norma stanzia complessivamente 16,5 milioni di euro per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan, più 1,5 milioni per il Fondo fiduciario NATO destinato all'esercito nazionale afghano, e ulteriori 24.244 euro per il funzionamento della componente civile del Provincial Reconstruction Team in Herat.
Gli interventi riguardano sia aspetti economici che sociali: il decreto autorizza una missione di stabilizzazione che prevede il sostegno al settore sanitario ed educativo, il supporto istituzionale e tecnico, lo sviluppo della piccola e media impresa nelle aree di frontiera, e il sostegno ai mezzi di comunicazione locali. La normativa si applica alle amministrazioni pubbliche italiane coinvolte nella cooperazione internazionale, in particolare al Ministero degli Affari Esteri e ai Ministeri della Difesa e dell'Interno.
Un aspetto rilevante è la realizzazione della "Casa della società civile" a Kabul, concepita come centro culturale per sviluppare i rapporti bilaterali tra Italia e Afghanistan. Il decreto inoltre incarica il Ministero degli Affari Esteri di identificare misure per facilitare l'intervento di organizzazioni non governative che operano per fini umanitari nei due paesi.
La norma rappresenta una proroga di interventi già autorizzati dal decreto-legge precedente (n. 102/2010), rispondendo a esigenze di continuità nelle operazioni internazionali di gestione delle crisi e nei processi di pace e stabilizzazione.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 228
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 228/2010
# DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 228
## Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno
dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni
internazionali delle forze armate e di polizia. (10G0257)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126 , recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 Iniziative in favore dell'Afghanistan 1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 16.500.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 , come determinati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220 , e di euro 1.500.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'esercito nazionale afghano. 2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan al fine di fornire sostegno al Governo afghano e al Governo pakistano nello svolgimento delle attività prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione. Per l'organizzazione della missione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione. 3. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con ((i Governi)) pakistano ed afgano e destinate, tra l'altro: a) al sostegno al settore sanitario ((ed educativo)) ; b) al sostegno istituzionale e tecnico; c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan; d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali. 4. Nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, relativo alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, si provvede ((alla realizzazione di una "Casa della società civile" a Kabul, quale centro culturale per lo sviluppo di rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan, anche al fine di sviluppare gli esiti della conferenza regionale di cui all' articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30 )) . 5. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari. 6. Nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi, per le esigenze operative e di funzionamento della componente civile del Provincial Reconstruction Team in Herat, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 30 giugno 2011, la spesa di euro 24.244.
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Il Decreto-Legge 228/2010 disciplina gli stanziamenti per cooperazione allo sviluppo, missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, e interventi di stabilizzazione in Afghanistan e Pakistan. La normativa è rilevante per amministrazioni pubbliche, enti di cooperazione internazionale e organizzazioni non governative che operano in contesti di crisi umanitaria e ricostruzione istituzionale, con particolare riferimento a fondi fiduciari NATO, Provincial Reconstruction Team e processi di pace.
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