Quali agevolazioni fiscali e contributive prevede la Legge 222/1990 per le imprese di trasporto a fune in montagna?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 222/1990 è una norma di carattere eccezionale e temporaneo emanata per supportare le imprese di trasporto a fune (funivie, seggiovie, cabinovie) che operano in zone montane turistiche colpite da una grave carenza di precipitazioni nevose. La legge sospende temporaneamente gli obblighi di versamento di contributi previdenziali e assistenziali, inclusa la quota a carico dei dipendenti, nonché i contributi per il Servizio sanitario nazionale. Inoltre, sospende i versamenti delle imposte dirette (sia in qualità di contribuente che di sostituto d'imposta), la riscossione mediante ruoli e gli obblighi di liquidazione e versamento dell'IVA. Queste sospensioni hanno validità dalla data di entrata in vigore della legge fino al 30 novembre 1990. Le somme non versate durante il periodo di sospensione devono essere recuperate a partire dal 31 dicembre 1990 mediante rateizzazione in dodici mesi, senza applicazione di interessi o altri oneri accessori, rappresentando così un differimento senza penalità dei pagamenti dovuti.
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Riferimento normativo
LEGGE 30 luglio 1990, n. 222
Testo normativo
LEGGE n. 222/1990
# LEGGE 30 luglio 1990, n. 222
## Disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Nei confronti delle imprese esercenti servizi di trasporto a fune, operanti con finalità turistiche in territori montani interessati dagli eccezionali fenomeni climatici-meteorologici di carenza delle precipitazioni nevose, sono sospesi i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, nonchè i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale. 2. Sono altresì sospesi i versamenti in materia di imposte dirette, anche in qualità di sostituti d'imposta, la riscossione mediante ruoli e gli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto. 3. Le sospensioni disposte dai commi 1 e 2 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 30 novembre 1990. 4. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle predette sospensioni avverrà, mediante rateizzazione in un anno e senza corresponsione di interessi o altri oneri, a decorrere dal 31 dicembre 1990. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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La Legge 222/1990 riguarda sospensioni temporanee di versamenti contributivi, imposte dirette e IVA per imprese di trasporto a fune. Commercialisti e consulenti fiscali la consultano per comprendere le agevolazioni su contributi previdenziali, sostituzione d'imposta, rateizzazione senza interessi e gestione delle morosità eccezionali in caso di calamità meteorologiche che colpiscono il settore turistico montano.
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