Legge Contributi

Legge 22/1974

Unificazione del regime contributivo e pensionistico del personale iscritto al fondo pensioni e sussidi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Pubblicato: 28/02/1974 In vigore dal: 12/02/1974 Documento ufficiale

Quale percentuale di ritenuta contributiva è prevista per il personale delle Ferrovie dello Stato iscritto al fondo pensioni e sussidi secondo la Legge 22/1974?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 22/1974 disciplina l'unificazione del regime contributivo e pensionistico specificamente per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. La norma stabilisce che la ritenuta ordinaria per i contributi pensionistici sia calcolata al 6,60% su una base imponibile pari all'80% dello stipendio, includendo la tredicesima mensilità e altri assegni interamente utili a pensione. Questa disposizione rappresenta un'eccezione rispetto alla disciplina generale, poiché applica un coefficiente riduttivo (80%) sulla retribuzione complessiva prima di calcolare la percentuale di ritenuta. Nel caso in cui lo stipendio subisca una riduzione, la ritenuta ordinaria deve essere ricalcolata sull'importo intero dello stipendio ridotto, senza applicare ulteriori coefficienti. La norma si applica esclusivamente al personale ferroviario iscritto al fondo pensioni e sussidi dell'ente, rappresentando un regime contributivo particolare rispetto ai dipendenti pubblici generici.

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Riferimento normativo

LEGGE 12 febbraio 1974, n. 22

Testo normativo

LEGGE n. 22/1974 # LEGGE 12 febbraio 1974, n. 22 ## Unificazione del regime contributivo e pensionistico del personale iscritto al fondo pensioni e sussidi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Per il personale delle ferrovie dello Stato, iscritto al fondo pensioni e sussidi, la ritenuta ordinaria prevista dall' articolo 5 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229 , e successive modificazioni è stabilita in misura pari al 6,60 per cento sull'80 per cento dello stipendio comprensivo della tredicesima mensilità, nonchè degli altri eventuali assegni integralmente utili a pensione. In caso di riduzione dello stipendio, la ritenuta ordinaria va commisurata allo stipendio intero.

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La Legge 22/1974 è il riferimento normativo per il calcolo dei contributi pensionistici del personale FS, disciplinando la ritenuta ordinaria, la base imponibile contributiva e il regime pensionistico unificato. Commercialisti e responsabili paghe consultano questa norma per determinare correttamente le trattenute contributive, gli assegni utili a pensione e le modalità di calcolo in caso di variazioni retributive nel settore ferroviario pubblico.

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