Quale contributo straordinario dello Stato è stato concesso all'Accademia della Crusca con la legge 213/1991 e per quali finalità?
Spiegato da FiscoAI
La legge 213/1991 rappresenta un intervento straordinario dello Stato italiano a favore dell'Accademia della Crusca, l'istituzione culturale preposta alla tutela e allo studio della lingua italiana. Il provvedimento stanzia complessivamente due miliardi di lire per l'anno 1991, suddivisi in due destinazioni specifiche: un miliardo destinato all'esercizio e allo sviluppo delle attività ordinarie dell'Accademia, e un secondo miliardo riservato a interventi straordinari sulla sede. Questa norma si applica esclusivamente all'Accademia della Crusca e rappresenta un finanziamento una tantum, non ricorrente, per un anno fiscale specifico. Dal punto di vista pratico, il secondo miliardo era destinato a opere di manutenzione straordinaria della struttura, al completamento degli impianti, all'acquisto di attrezzature elettroniche e informatiche, nonché allo sviluppo delle banche dati e delle relative ricerche. Per i commercialisti e i consulenti che seguono enti culturali e istituzioni pubbliche, questa legge rappresenta un esempio di finanziamento straordinario vincolato a finalità specifiche, dove è essenziale documentare l'utilizzo dei fondi secondo le destinazioni previste dalla norma.
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Riferimento normativo
LEGGE 12 luglio 1991, n. 213
Testo normativo
LEGGE n. 213/1991
# LEGGE 12 luglio 1991, n. 213
## Contributo straordinario dello Stato all'Accademia della Crusca.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. È concesso un contributo straordinario dello Stato, per l'anno 1991, in favore dell'Accademia della Crusca, di lire un miliardo per l'esercizio e lo sviluppo delle attività di istituto dell'Accademia medesima e di lire un miliardo per opere di manutenzione straordinaria della sua sede, per il completamento degli impianti, per l'acquisto di apparecchiature elettroniche e informatiche, per lo sviluppo delle banche dati dell'Accademia e delle ricerche connesse.
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La legge 213/1991 riguarda finanziamenti pubblici straordinari a enti culturali e istituzioni di ricerca, con particolare attenzione alla tracciabilità dei fondi e alla loro destinazione vincolata. Consulenti e revisori che operano con enti pubblici e fondazioni culturali devono considerare le modalità di rendicontazione dei contributi straordinari dello Stato, la documentazione delle spese sostenute e la conformità alle finalità specificate nel provvedimento normativo.
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