Legge

Legge 210/1991

Norme di attuazione della convenzione delle Nazioni Unite relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974.

Pubblicato: 17/07/1991 In vigore dal: 10/07/1991 Documento ufficiale

Qual è l'oggetto della Legge 210/1991 e a cosa si applica nel contesto della navigazione marittima?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 210/1991 rappresenta lo strumento normativo italiano di attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite adottata a Ginevra il 6 aprile 1974, relativa al codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima di linea. La legge si applica al settore del trasporto marittimo internazionale, disciplinando le regole di comportamento che le compagnie di navigazione devono seguire quando operano in conferenze marittime (associazioni di vettori che coordinano i servizi su rotte specifiche). La normativa riguarda principalmente gli armatori, le compagnie di navigazione e gli operatori del settore marittimo che operano nel commercio internazionale, stabilendo principi di lealtà, trasparenza e correttezza nelle relazioni commerciali. In pratica, la legge introduce vincoli e obblighi per evitare pratiche monopolistiche o discriminatorie, garantendo condizioni di concorrenza leale e protezione degli interessi dei caricatori (shippers) e dei vettori marittimi.

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Riferimento normativo

LEGGE 10 luglio 1991, n. 210

Testo normativo

LEGGE n. 210/1991 # LEGGE 10 luglio 1991, n. 210 ## Norme di attuazione della convenzione delle Nazioni Unite relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Ai sensi della presente legge: a) il termine "convenzione" indica la convenzione relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima di linea, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974; b) il termine "regolamento CEE" indica il regolamento CEE n. 954/79 del Consiglio del 15 maggio 1979 . AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La convenzione relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima di linea, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974, è stata ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 15 febbraio 1989, n. 92 . - Il regolamento CEE n. 954/79 (Ratifica da parte degli Stati membri della convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime o l'adesione di tali Stati alla convenzione) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 121 del 17 maggio 1979.

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La Legge 210/1991 è il riferimento normativo italiano per l'applicazione del codice di condotta delle conferenze marittime, disciplinando le obbligazioni dei vettori marittimi, le conferenze di navigazione e i principi di trasparenza tariffaria. Armatori, spedizionieri e consulenti del settore marittimo la consultano per comprendere le regole sulla concorrenza nel trasporto marittimo internazionale, il coordinamento tariffario e la tutela dei caricatori, in armonia con il Regolamento CEE 954/79.

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