Quali prestazioni previdenziali e assistenziali eroga la Cassa nazionale dei dottori commercialisti secondo la Legge 21/1986?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 21/1986 disciplina il sistema previdenziale e assistenziale della Cassa nazionale dedicata ai dottori commercialisti, stabilendo le tipologie di prestazioni erogate. La norma prevede quattro categorie principali di pensioni: di vecchiaia (al raggiungimento dell'età), di anzianità (per anni di contribuzione), di inabilità e invalidità (per perdita della capacità lavorativa), e pensioni ai superstiti in caso di morte dell'iscritto. Oltre alle pensioni, la Cassa corrisponde indennità una tantum e provvidenze straordinarie per situazioni particolari. Le prestazioni sono erogate su richiesta dell'avente diritto e decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (per anzianità e invalidità) o dal verificarsi dell'evento generatore del diritto (per vecchiaia e reversibilità). Un aspetto rilevante è la cumulabilità: le pensioni della Cassa possono cumularsi con pensioni di guerra, prestazioni INPS e altre forme di trattamento previdenziale o mutualistica, nonché con pensioni statali, garantendo una protezione sociale integrata per i professionisti iscritti.
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Riferimento normativo
LEGGE 29 gennaio 1986, n. 21
Testo normativo
LEGGE n. 21/1986
# LEGGE 29 gennaio 1986, n. 21
## Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei
dottori commercialisti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge Art. 1 Prestazioni 1. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti corrisponde le seguenti pensioni: a) di vecchiaia; b) di anzianità; c) di inabilità e invalidità; d) ai superstiti, di reversibilità o indirette. 2. Essa inoltre corrisponde le seguenti prestazioni: 1) indennità una tantum; 2) provvidenze straordinarie. 3. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. 4. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c), di cui al comma 1, e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto per le pensioni indicate alle lettere a) e d), di cui al comma 1. 5. Il trattamento di pensione e cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale e con le pensioni statali. 6. Tutte le pensioni maturano al verificarsi delle condizioni previste dalla presente legge, sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso dei contributi di cui al comma 1 dell'articolo 21, salvo che gli stessi siano stati restituiti ai sensi del comma 3 di detto articolo.
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La Legge 21/1986 è il riferimento normativo per le prestazioni previdenziali e assistenziali dei dottori commercialisti, disciplinando pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità e reversibilità. Commercialisti e professionisti iscritti alla Cassa consultano questa norma per comprendere diritti pensionistici, cumulabilità con altre prestazioni INPS e modalità di decorrenza dei trattamenti previdenziali.
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