Legge Contabilità

Legge 201/1989

Misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi.

Pubblicato: 30/05/1989 In vigore dal: 29/05/1989 Documento ufficiale

Quali sono le modalità e i limiti per le anticipazioni di cassa concesse dai tesorieri alle regioni e alle unità sanitarie locali secondo il decreto-legge 201/1989?

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Il decreto-legge 201/1989 autorizza i tesorieri regionali e delle unità sanitarie locali a concedere anticipazioni straordinarie di cassa per coprire la spesa sanitaria relativa agli anni 1985 e 1986. Queste anticipazioni rappresentano una misura urgente di razionalizzazione dei flussi di cassa della Tesoreria statale e possono essere finanziate mediante operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti. La norma si applica alle amministrazioni regionali e alle aziende sanitarie locali che necessitano di liquidità per far fronte a spese pregresse. Ogni tesoriere attiva l'anticipazione sulla base della comunicazione della regione, ma l'importo complessivo non può superare il limite autorizzato dal Ministero del tesoro per ciascuna regione. Le anticipazioni vengono versate in unica soluzione sui conti correnti generali infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato. Fino al 31 dicembre 1989, alle anticipazioni si applicano le condizioni previste dalle convenzioni di tesoreria, con onere a carico del bilancio dello Stato. L'esposizione debitoria delle regioni e delle unità sanitarie locali è assunta a carico del bilancio dello Stato e regolata entro il limite di 3.000 miliardi di lire mediante rilascio di titoli di Stato con valuta 1° gennaio 1990.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 29 maggio 1989, n. 201

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 201/1989 # DECRETO-LEGGE 29 maggio 1989, n. 201 ## Misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di razionalizzare i flussi di cassa della Tesoreria statale, nonchè di ridurre le spese per l'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni centrali ed aziende autonome dello Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1989; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. I tesorieri delle regioni e delle unità sanitarie locali sono autorizzati a concedere, anche in deroga alle loro norme statutarie, anticipazioni straordinarie di cassa entro il limite dell'importo della spesa sanitaria relativa agli anni 1985 e 1986, finanziabile con operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456 , al netto delle somme già erogate dalla Cassa depositi e prestiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. L'anticipazione è attivata da ogni singolo tesoriere per l'importo all'uopo comunicato dalla regione al proprio tesoriere ed a quelli delle unità sanitarie locali. L'ammontare complessivo delle anticipazioni non potrà superare l'importo autorizzato dal Ministero del tesoro per ogni singola regione. Fino al 31 dicembre 1989 alle anticipazioni si applicano le condizioni previste dalle rispettive convenzioni di tesoreria, con onere a carico del bilancio dello Stato. 3. Le anticipazioni sono versate a cura dei tesorieri, in unica soluzione, sul conto corrente generale infruttifero che ciascuna regione intrattiene con la Tesoreria centrale dello Stato e, per quanto riguarda le unità sanitarie locali, nelle rispettive contabilità speciali infruttifere aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. 4. Il Ministro del tesoro concede le autorizzazioni di cui al comma 2 sulla base delle domande di mutuo prodotte dalle regioni ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 6, del decreto-legge di cui al comma 1 e dell'articolo 2 del decreto-legge 30 novembre 1988, n. 514 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 23 . 5. L'esposizione debitoria delle regioni e delle unità sanitarie locali, nei confronti dei rispettivi tesorieri, in relazione alle anticipazioni concesse, è assunta a carico del bilancio dello Stato ed è regolata, entro il limite di lire 3.000 miliardi, mediante rilascio ai tesorieri di titoli di Stato aventi valuta 1› gennaio 1990 e al tasso di interesse nonchè alle condizioni di emissione pari a quelli vigenti sul mercato, per titoli corrispondenti, alla data stessa.

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Il decreto-legge 201/1989 disciplina le anticipazioni di cassa, la tesoreria statale, i mutui con la Cassa depositi e prestiti e la gestione della spesa sanitaria regionale. Commercialisti e responsabili di bilancio nelle amministrazioni regionali e sanitarie consultano questa norma per comprendere le modalità di finanziamento straordinario, i limiti di anticipazione e la regolazione dell'esposizione debitoria mediante titoli di Stato.

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