Legge

Legge 199/2010

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ((a diciotto mesi)). (10G0224)

Pubblicato: 01/12/2010 In vigore dal: 26/11/2010 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti e i limiti per l'esecuzione della pena detentiva presso il domicilio secondo la Legge 199/2010?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 199/2010 consente l'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi, anche se residue di pene maggiori. Questa misura si applica sia ai condannati non ancora detenuti (su richiesta del pubblico ministero) sia a coloro che sono già in carcere. Il magistrato di sorveglianza valuta la richiesta entro cinque giorni, verificando l'idoneità del domicilio e la mancanza di rischi di fuga o commissione di ulteriori reati. La norma esclude categoricamente i condannati per reati gravi (articolo 4-bis della legge 354/1975, violenza domestica, stalking), i delinquenti abituali o professionali, e coloro sottoposti a sorveglianza particolare. L'esecuzione domiciliare può avvenire presso l'abitazione del condannato, strutture sanitarie pubbliche o private accreditate (in caso di tossicodipendenza o alcolismo), con controlli affidati all'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna. Sono state introdotte deroghe temporanee tramite decreti legge (2020-2021) che hanno ampliato l'accesso alla misura durante l'emergenza sanitaria, salvo esclusioni specifiche per infrazioni disciplinari gravi e mancanza di domicilio idoneo.

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Riferimento normativo

LEGGE 26 novembre 2010, n. 199

Testo normativo

LEGGE n. 199/2010 # LEGGE 26 novembre 2010, n. 199 ## Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori <em><strong>((a diciotto mesi))</strong></em>. (10G0224) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi 1. la pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, &egrave; eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato &laquo;domicilio&raquo;. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo sulla richiesta se gi&agrave; dispone delle informazioni occorrenti. (3) (5) (7) ((11)) 2. La detenzione presso il domicilio non &egrave; applicabile: a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall' articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni; b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102 , 105 e 108 del codice penale ; c) ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell' articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge; d) quando vi &egrave; la concreta possibilit&agrave; che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l'idoneit&agrave; e l'effettivit&agrave; del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato. (3) (5) (7) ((11)) 3. Nei casi di cui all' articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale , quando la pena detentiva da eseguire non &egrave; superiore a diciotto mesi, il pubblico ministero, salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 del citato articolo 656 del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera a), del medesimo articolo, sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinch&egrave; disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. La richiesta &egrave; corredata di un verbale di accertamento dell'idoneit&agrave; del domicilio, nonch&egrave;, se il condannato &egrave; sottoposto a un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e successive modificazioni. 4. Se il condannato &egrave; gi&agrave; detenuto, la pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, &egrave; eseguita nei luoghi di cui al comma 1. Nei casi di cui all' articolo 656, comma 9, lettera b), del codice di procedura penale , non &egrave; consentita la sospensione dell'esecuzione della pena e il pubblico ministero o le altre parti fanno richiesta, per l'applicazione della misura, al magistrato di sorveglianza, secondo il disposto di cui al comma 5 del presente articolo. In ogni caso, la direzione dell'istituto penitenziario, anche a seguito di richiesta del detenuto o del suo difensore, trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione. La relazione &egrave; corredata di un verbale di accertamento dell'idoneit&agrave; del domicilio, nonch&egrave;, se il condannato &egrave; sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e successive modificazioni. (3) (5) (7) ((11)) 5. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell' articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , ma il termine di cui al comma 2 del predetto articolo &egrave; ridotto a cinque giorni. 6. Copia del provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio &egrave; trasmessa senza ritardo al pubblico ministero nonch&egrave; all'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna per gli interventi di sostegno e controllo. L'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna segnala ogni evento rilevante sull'esecuzione della pena e trasmette relazione trimestrale e conclusiva. 7. Nel caso di condannato tossicodipendente o alcoldipendente sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, la pena di cui al comma 1 pu&ograve; essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 . In ogni caso, il magistrato di sorveglianza pu&ograve; imporre le prescrizioni e le forme di controllo necessarie per accertare che il tossicodipendente o l'alcoldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, &egrave; determinato il contingente annuo dei posti disponibili, nei limiti del livello di risorse ordinario presso ciascuna regione finalizzato a tale tipologia di spesa, sulla base degli accrediti gi&agrave; in essere con il Servizio sanitario nazionale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 47-ter, commi 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 9-bis, 51-bis, 58 e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, nonch&egrave; le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 . Nei casi previsti dagli articoli 47-ter, commi 4 e 4-bis, e 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , tuttavia, il provvedimento &egrave; adottato dal magistrato di sorveglianza. --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 , convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 , ha disposto (con l'art. 123, comma 1) che "In deroga al disposto dei commi 1 , 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199 , dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, la pena detentiva &egrave; eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi: a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall' articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale ; b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102 , 105 e 108 del codice penale ; c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell' articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge; d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all' articolo 77, comma 1, numeri 18 , 19 , 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 ; e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell' articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 , in quanto coinvolti nei disordini e nelle sommosse a far data dal 7 marzo 2020; f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato". Ha inoltre disposto (con l'art. 123, comma 8-bis) che le presenti modifiche si applicano ai detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione della misura entro il 30 giugno 2020. --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 , ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "In deroga a quanto disposto ai commi 1 , 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199 , dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 gennaio 2021, la pena detentiva &egrave; eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi: a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall' articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale ; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalit&agrave; di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonch&egrave; ai delitti di cui all' articolo 416-bis del codice penale , o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivit&agrave; delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano gi&agrave; espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell' articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena &egrave; in esecuzione; b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102 , 105 e 108 del codice penale ; c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell' articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge; d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all' articolo 77, comma 1, numeri 18 , 19 , 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 ; e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell' articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all' articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 ; f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato". --------------- AGGIORNAMENTO (7) Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 , come modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 , convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21 , ha disposto (con l'art. 30, comma 1, alinea) che "In deroga a quanto disposto ai commi 1 , 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199 , dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 aprile 2021, la pena detentiva &egrave; eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi: a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall' articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale ; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalit&agrave; di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonch&egrave; ai delitti di cui all' articolo 416-bis del codice penale , o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivit&agrave; delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano gi&agrave; espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell' articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena &egrave; in esecuzione; b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102 , 105 e 108 del codice penale ; c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell' articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge; d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all' articolo 77, comma 1, numeri 18 , 19 , 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 ; e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell' articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all' articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 ; f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato". --------------- AGGIORNAMENTO (11) Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 , convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 , come modificato dal D.L. 22 aprile 2021, n. 52 , convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 , ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che "In deroga a quanto disposto ai commi 1 , 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199 , dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 luglio 2021, la pena detentiva &egrave; eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi: a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall' articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale ; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalit&agrave; di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonch&egrave; ai delitti di cui all' articolo 416-bis del codice penale , o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivit&agrave; delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano gi&agrave; espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell' articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena &egrave; in esecuzione; b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102 , 105 e 108 del codice penale ; c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell' articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge; d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all' articolo 77, comma 1, numeri 18 , 19 , 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 ; e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell' articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all' articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 ; f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato".

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La Legge 199/2010 regola l'esecuzione domiciliare delle pene detentive, un istituto rilevante per avvocati penalisti e magistrati di sorveglianza che affrontano questioni di esecuzione della pena, misure alternative al carcere e valutazione dell'idoneità del domicilio. I professionisti del settore consultano questa norma per comprendere i criteri di esclusione (delinquenti abituali, reati di cui all'articolo 4-bis), i termini procedurali ridotti a cinque giorni e le modalità di controllo esterno, nonché le modifiche introdotte dai decreti legge per situazioni emergenziali.

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